Data: 2013-05-24 13:18:26

GIOCHI LECITI - installazione e TULPS - Consiglio di Stato del 19/4/2013

GIOCHI LECITI - installazione e TULPS - Consiglio di Stato del 19/4/2013
Consiglio di Stato, Sezione V, 19 aprile 2013 n. 2207

FATTO E DIRITTO

1.- Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, terza sezione, con sentenza n. 1231/2012 del 9 marzo 2012, accoglieva il ricorso proposto da Playroom Las Vegas e annullava l’ordinanza n. 38 del 31 ottobre 2011 emessa dal Responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di Villa Literno, recante l’ordine a Playroom Las Vegas di immediata chiusura “…dell’attività commerciale sala giochi esercitata in Villa Literno alla via Roma n. 39 con effetto immediato..”.
2.- Il Comune di Villa Literno ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, di cui chiede la riforma alla stregua dei seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del decreto ministeriale n. 564 del 17 dicembre 1992;
2) violazione e falsa applicazione degli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.
Il Comune appellante assume, in sostanza, che il locale sede della Playroom non avrebbe i requisiti indicati dall’art. 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 1992, n. 564 per essere considerato circolo privato.
L’art. 4, del decreto ministeriale citato disporrebbe testualmente che “I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno”) mentre nel caso il locale avrebbe direttamente accesso dalla strada ed una volta al suo interno si accederebbe sempre direttamente agli intrattenimenti e al bancone.
Tanto sarebbe attestato dai militari del locale Comando dei Carabinieri, recatisi nella sede della Playroom in seguito a segnalazioni da parte dei cittadini che lamentavano l’emissioni di rumori molesti e schiamazzi. I Militari, in tale occasione, constatavano anche la presenza di alcuni minori intenti a giocare a biliardo e ad altre attrattive (apparecchiature elettroniche da intrattenimento tipiche di una sala giochi) e che il bancone da bar era comprensivo di bevande alcoliche e analcoliche (cfr. verbale del 31 ottobre 2011).
Il complesso di tali elementi, asserisce il Comune appellante, implica che presso i locali si esercita un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e attività di trattenimento svago, in assenza delle necessarie autorizzazioni e licenze, sicché legittimamente ne era stata disposta la chiusura.
Erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che non emergevano elementi significativi, tali da indurre a ritenere che nella sostanza, il circolo fosse assimilabile ad un esercizio pubblico, facendone derivare la legittimità dell’autorizzazione all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande e, implicitamente, consentendo anche l’attività di svago a mezzo video giochi, assimilando la denuncia di inizio attività presentata da Playroom ad una domanda di autorizzazione, sulla quale il Comune non si sarebbe pronunciato.
3.- Playroom Las Vegas non si è costituita nel giudizio di appello.
4.- Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio ha sostenuto la fondatezza dell’appello.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2013, sulle precisazioni del Comune appellante, il giudizio è stato assunto in decisione.
4.- L’appello è fondato nei limiti di cui di seguito.
5.- Con il primo motivo di appello, il Comune contesta la qualificazione di circolo privato attribuito dal giudice di primo grado alla sede del circolo ricreativo Plyroom Las Vegas.
Secondo il Comune di Villa Literno mancherebbero nella fattispecie i requisiti propri del circolo privato, qualificazione che è alla base della decisione del TAR.
La censura e la stessa questione sulla qualificazione dei locali della Playroom ha perso rilevanza ai fini della decisione, essendo intervenute, nelle more del giudizio, sostanziali modifiche normative nella materia dell’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
L’art. 64 del d. lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, che disciplinava al tempo la materia della somministrazione di alimenti e bevande e che richiedeva l’autorizzazione per l’apertura degli esercizi di somministrazione è stato sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. a) del d. lgs. 6 agosto 2012, n. 147 che ne consente l’avvio a seguito di mera comunicazione di inizio attività (“L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”).
Ne consegue che la qualificazione del locale della Playroom come circolo privato o locale pubblico, è attualmente irrilevante ai fini del legittimo esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, essendo sufficiente per il suo avvio la comunicazione di inizio attività.
Nel 2011, allorché Playroom avviò l’attività, invece, solo per i circoli privati era sufficiente la comunicazione di inizio attività per la somministrazione di alimenti bevande, sicché Playroom si era avvalsa della disciplina speciale, dettata dal d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235 (“semplificazione del procedimento per il rilascio di somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”, che ne consentiva l’avvio previa comunicazione di inizio attività.
In definitiva, la sopravvenuta disciplina che consente di esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande previa comunicazione di inizio attività, toglie interesse alla conservazione dell’ordinanza di chiusura dell’esercizio per mancanza di autorizzazione, provvedimento non più necessario per l’esercizio di quell’attività.
6.- Fermo tanto, va considerato che la qualificazione come circolo privato o locale aperto al pubblico della sede della Playroom, non rileva nemmeno per quanto attiene l’attività di svago con video giochi.
Infatti, l’installazione di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S. è sempre soggetta a licenza sia che trattasi di aree aperte al pubblico, sia di circoli privati.
In base al disposto del T.U.L.P.S., in ogni caso, ai fini dell’esercizio dell’attività di sala giochi, non si può prescindere dal rilascio della licenza.
Ciò premesso, poiché è incontestato che Plyroom non è in possesso di tale licenza, né, peraltro, nel ricorso di primo grado ha mai rivendicato il possesso di una licenza di cui era palesemente sfornita, fondando il gravame sull’asserita applicabilità degli artt. 2 e 4 del d.p.r. n. 235 del 2001, che riguardano, invece, la somministrazione di alimenti e bevande, deve ritenersi legittimo il provvedimento del Comune che ne ha inibito l’esercizio con le conseguenti sanzioni.
Quanto al percorso motivazionale del giudice di primo grado sulla questione, non può essere condiviso.
Come già detto sopra, in base agli artt. 2 e 4 del d.p.r. n. 235 del 2001, la denuncia di inizio attività inoltrata dai circoli privati vale come autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande e non già per l’installazione degli apparecchi e congegni automatici, la cui presenza nella sede della Playroom venne accertata dai carabinieri nell’accesso del 29 ottobre 2010.
Né la comunicazione di inizio attività presentata da Playroom al Comune il 15 settembre 2011 potrebbe avere valenza di istanza di rilascio di licenza all’attività di svago a mezzo apparecchiature elettroniche, come assume il giudice di primo grado.
L’asserito obbligo del Comune di pronunciarsi su tale istanza è, invero, una forzatura, in disparte la considerazione che una tale valenza giuridica non consentiva, comunque, a Playroom di avviare l’attività ludica in assenza della licenza ad esercitare l’attività.
In conclusione, deve ritenersi, al di là della qualificazione del locale utilizzato da Plyroom come circolo privato o struttura aperta al pubblico, che non poteva essere esercitata attività di svago a mezzo apparecchiature e congegni automatici in assenza di licenza ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S.
L’appello va, quindi, accolto con riguardo alla contestazione della carenza della suddetta licenza e va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, quanto all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, attualmente consentita ove sia presentata comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art. 64 del d. lgs. n. 59 del 26 marzo 2010 come sostituito dall’art. 2, comma 2, lett. a) del d. lgs. 6 agosto 2012, n. 147.
L’ordinanza impugnata con il ricorso di primo grado, in conseguenza, risulta legittima ed efficace limitatamente alla installazione del apparecchiature e congegni automatici per attività di svago.
La parziale soccombenza consente la integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l 'appello nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla in parte qua l’ordinanza n. 38 del 31 ottobre 2011 del Responsabile del Servizio Attività Produttive del Comune di Villa Literno.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Marzio Branca, Presidente
Vito Poli, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Antonio Amicuzzi, Consigliere
Doris Durante, Consigliere, Estensore

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