La detenzione di animali dopo la riforma del condomio
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Normativa piu' che corretta e conforme al principio di liberta' che spetta a ciascun singolo (in questo caso singolo condomine) di poter fruire integralmente della proprieta'e del conseguente possesso di animaili domestici.
L' art 1138 cc (grazie alla riforma condominiale) infatti in tal senso e' chiaro disponendo piu' che non puo essere formulato un regolamento volto a impedire la fruizione di questa liberta'.