Corte Cost: ILLEGITTIME norme Lombardia su artigiani e commercio
Corte Costituzionale - sentenza n. 98 del 20/05/2013
S. 98/2013 del 20/05/2013
Udienza Pubblica del 27/03/2013, Presidente: GALLO, Redattore: GROSSI
Norme impugnate: Artt. 2, c. 2°, 3, c. 4°, 14, 18, 19 della legge della Regione Lombardia del 27/02/2012, n. 3.
Oggetto: Commercio - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazione della direttiva 2006/123/CE - Previsione per i cittadini di paesi non europei e dell'Unione Europea della attestazione, nella comunicazione di avvio dell'attività, del possesso di documenti di cui all'art. 67, comma 2-bis, della legge regionale n. 6/2010 [certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI) di livello A2; attestato di possesso di titolo di studio presso una scuola italiana di frequenza, con esito positivo, di un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano]; Professioni - Operatori bio-naturali - Norme della Regione Lombardia - Previsione che ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, con esclusione di quelle praticate dagli iscritti nell'apposito registro regionale, è da intendersi attività ai sensi della legge statale n. 1/1990 (condizionata al possesso della qualifica professionale di estetista); Commercio - Norme della Regione Lombardia - Definizione dei criteri per il rilascio ed il rinnovo dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche - Previsione della possibilità di individuarli anche in deroga a quanto disposto con il d.lgs. n. 59/2010, che costituisce attuazione della direttiva 2006/123/CE; Professioni - Norme della regione Lombardia - Disposizioni in materia di attestazione degli adempimenti contributivi ai fini del riconoscimento del requisito professionale - Previsione che il possesso del requisito professionale individuato dalla legge statale sia comprovato, oltre che dall'iscrizione all'INPS, dall'attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale.
Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza
Atti decisi: ric. 73/2012
Corte Costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 3, comma 4, 14 e 18 della
legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2012, n. 3, recante «Disposizioni in materia
di artigianato e commercio e attuazioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.
Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte
delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo
immediato nei locali dell’azienda) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)»;
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Lombardia
L.R. 27-2-2012 n. 3
Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda) e alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).
Pubblicata nel B.U. Lombardia 29 febbraio 2012, n. 9, Supplemento.
TITOLO III
Disciplina delle attività di estetista ed acconciatore
Art. 3 Attività di estetista.
1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista è esercitato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), dal Reg. reg. adottato ai sensi dell'articolo 21-bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo), dalla legge regionale 15 settembre 1989, n. 48 (Disciplina dell'attività di estetista) in quanto compatibile, dal decreto del direttore generale regionale alla sanità 13 marzo 2003, n. 4259 (Linee guida per l'aggiornamento e la regolamentazione delle attività delle estetiste), nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. L'attività di estetista è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da presentare allo sportello unico del comune in cui si intende svolgere l'attività, laddove istituito, o al medesimo comune territorialmente competente.
3. Le disposizioni richiamate al comma 1 si applicano per disciplinare, regolamentare e controllare l'esercizio dell'attività di estetista in Regione Lombardia.
[color=red]4. Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della L. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi.
[/color]5. Le imprese che esercitano l'attività professionale di estetista ai sensi del presente articolo possono temporaneamente continuare ad operare e devono adeguarsi ai requisiti di cui alla L. 1/1990, in quanto compatibili, alla L.R. 48/1989, alle linee guida regionali e ai regolamenti comunali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
[color=red]Art. 14 Criteri per il rilascio e rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
1. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), vengono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
2. Fino all'approvazione dei criteri di cui al comma 1:
a) le concessioni in essere alla data dell'8 maggio 2010 sono valide fino alla scadenza del termine decennale già previsto. Alla scadenza, i comuni rinnovano le concessioni tenendo conto dei criteri determinati nell'atto elaborato con intesa in sede di Conferenza Unificata;
b) le concessioni in scadenza nel periodo intercorrente tra l'8 maggio 2010 e l'approvazione dei criteri di cui al comma 1 sono prorogate secondo le disposizioni regionali vigenti, fino all'approvazione delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 70, comma 5, del D.Lgs. 59/2010;
c) le concessioni nuove e relative autorizzazioni, in attesa dei criteri dettati dalla Conferenza Unificata, vengono rilasciate applicando la vigente normativa regionale e secondo i criteri comunali vigenti;
d) il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni è subordinato all'aver assolto il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, iscritte a titolo definitivo, inflitte nei confronti del titolare delle autorizzazioni per violazione degli illeciti amministrativi, nei confronti del comune concedente.
Art. 18 Disposizione in materia di attestazione degli adempimenti contributivi ai fini del riconoscimento del requisito professionale.
1. L'avere prestato la propria opera, ai fini del riconoscimento del requisito di cui agli articoli 20, comma 6, lett. b), e 66, comma 1, lett. b), della L.R. 6/2010, per i motivi imperativi d'interesse generale di cui all'articolo 8, lettera h), del D.Lgs. 59/2010 e in particolare per i motivi attinenti la tutela dei lavoratori e la protezione sociale dei lavoratori, deve essere comprovato, oltre che dalla iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale, dalla attestazione degli adempimenti contributivi minimi previsti da parte della previdenza sociale nazionale. [/color]
Vorrei condividere due aspetti importanti della sentenza, che riguardano due articoli dichiarati Costituzionali.
L’art. 2 comma 2 della l.r. 3/2012 recita:
[i]2. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 8/2009 è inserito il seguente:
"4-bis. Nella comunicazione di cui al comma 4, in caso di [b]avvio della attività in zone sottoposte a tutela[/b], deve essere anche attestato il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e della sanità pubblica, nella programmazione di cui all'articolo 4-bis della L.R. 6/2010. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell'Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell'attività deve essere altresì attestato [b]il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente l'attività[/b], a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, di uno dei documenti di cui all'articolo 67, comma 2-bis, della L.R. 6/2010. Qualora il soggetto richiedente che esercita effettivamente l'attività non attesti il possesso di nessuno dei documenti di cui all'articolo 67, comma 2-bis, della L.R. 6/2010, è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l'attività di somministrazione non assistita, o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Giunta regionale delibera i criteri, la durata e la modalità del corso.". [/i]
Quindi anche per l’attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda è necessario essere in possesso di un documento di cui all’art. 67 comma 2-bis della l.r. 6/2010.
Cito la sentenza - pagina 8
[i]Alla esclusione dell’asserito effetto discriminatorio derivante (direttamente o indirettamente) dalla cittadinanza dell’operatore (che viene posto a base delle singole censure mosse dal ricorrente alla normativa impugnata), si perviene, dunque, muovendo dalla constatazione che la conoscenza della lingua italiana non è dal legislatore regionale prevista quale unico imprescindibile requisito (imposto agli stranieri) richiesto per avviare l’attività commerciale, [b]giacché la stessa norma prevede che l’interessato possa in alternativa attestare anche la frequenza ed il superamento del corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico di riferimento[/b]. [/i]
Peccato che per avviare la medesima attività (vendita diretta di prodotti di propria produzione da parte di una ditta artigiana) a un cittadino italiano non sia richiesto alcun requisito “professionale” (il corso), trattandosi di attività artigiana…
Sottolineo infine che si applica solo in caso di avvio della attività in zone sottoposte a tutela.
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Seconda osservazione (che vale anche per la vendita di cui sopra, oltre che per la somministrazione).
L’art. 19 della l.r. 3/2012 recita:
[i]Dopo il comma 2 dell'articolo 67 della L.R. 6/2010 per i motivi imperativi d'interesse generale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 6/2010 e in particolare per i motivi attinenti la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori, la tutela dei consumatori, dei destinatari dei servizi, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande [b]è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l'attività presenti uno dei seguenti documenti[/b] […][/i]
Quindi, in caso di nomina di un delegato alla somministrazione, se questo “non esercita effettivamente l’attività” (e ricordo che non è obbligato a farlo), il requisito della conoscenza della lingua italiana deve essere in capo al soggetto titolare/legale rappresentante.
E qui si pare poi il dibattito sull'interpretazione dell'art. 67 comma 2-quater
[i]Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2-bis, [b]è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione[/b] presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano[/i].
Sì, ma entro quando? E nel frattempo esercita?!? Forse era meglio evitare di scrivere questo comma...