Data: 2013-05-23 12:08:09

attività promiscua acconciatore-estetista

Un parrucchiere ed un'estetista sono legati da un contratto di associazione in partecipazione (titolare dell'attività è il parrucchiere). In attesa che i locali del parrucchiere siano dotati di box/doccia - cabina estetica, e quindi in via transitoria, l'estetista può svolgere prestazioni di manicure/pedicure in base all'art. 9 della L. 1/1990 senza particolari formalità?
"L'associato in partecipazione" (in questo caso l'estetista) è comunque un dipendente del parrucchiere?
Ed è quindi il parrucchiere che dovrà presentare (al momento dell'adeguamento dei locali) la scia indicando l'estetista come responsabile dei trattamenti estetici????

Ciao e grazie.

riferimento id:13240

Data: 2013-05-24 04:19:40

Re:attività promiscua acconciatore-estetista

Un parrucchiere ed un'estetista sono legati da un contratto di associazione in partecipazione (titolare dell'attività è il parrucchiere). In attesa che i locali del parrucchiere siano dotati di box/doccia - cabina estetica, e quindi in via transitoria, l'estetista può svolgere prestazioni di manicure/pedicure in base all'art. 9 della L. 1/1990 senza particolari formalità?
[color=red]Certo, può farlo sia nel caso le stesse siano fatturate dal parrucchiere che nel caso siano fatturate direttamente dall'estetista.
In questo caso l'estetista opera avvalendosi della facoltà concessa al primo anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del Dlgs 59/2010.
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"L'associato in partecipazione" (in questo caso l'estetista) è comunque un dipendente del parrucchiere?
[color=red]Sì e no.
Fiscalmente e sotto il profilo civilistico NON lo è.
Lo è sotto il profilo "amministrativo" se vogliamo dire così

L'associazione in partecipazione è uno dei contratti tipici disciplinati dalla codificazione civilistica italiana. Esso è il negozio giuridico con il quale una parte (l'associante) attribuisce ad un'altra (l'associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa o, in base alla volontà delle parti contraenti, di uno o più affari determinati, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato. Tale apporto, secondo la giurisprudenza prevalente, può essere di natura patrimoniale ma potrà anche consistere nell'apporto di lavoro, o nell'apporto misto capitale/lavoro. La sua disciplina è contenuta nell'art. 2549 e seguenti del codice civile

Approfondimenti: http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5766
http://consulenzalavoro.studiogimar.it/associazione-partecipazione/

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Ed è quindi il parrucchiere che dovrà presentare (al momento dell'adeguamento dei locali) la scia indicando l'estetista come responsabile dei trattamenti estetici?
[color=red]Questa è una soluzione.
Altra soluzione è che l'estetista apra negli stessi locali concorrente attività autonoma di estetista con suo sistema fiscale (registratore di cassa)[/color]

riferimento id:13240

Data: 2013-05-24 08:05:34

Re:attività promiscua acconciatore-estetista

L'estetista deve comunque avere una partita iva anche se le prestazioni verranno fatturate al parrucchiere?

L'art. 35 Dlgs. n. 59/2010 a cosa mira e cosa tutela?

riferimento id:13240

Data: 2013-05-24 12:25:21

Re:attività promiscua acconciatore-estetista


L'estetista deve comunque avere una partita iva anche se le prestazioni verranno fatturate al parrucchiere?

L'art. 35 Dlgs. n. 59/2010 a cosa mira e cosa tutela?
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L'estetista deve comunque avere una partita iva anche se le prestazioni verranno fatturate al parrucchiere?
[color=red]Dipende. Se è libero professionista avrà partita IVA, se dipendente no, se collaboratore occasionale sotto i 5000 euro/anno no.
Consulti il commercialista per maggiori dettagli sul profilo fiscale e contributivo
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L'art. 35 Dlgs. n. 59/2010 a cosa mira e cosa tutela?
[color=red]Garantisce che in un locale più imprese possano operare insieme o una stessa impresa possa svolgere più attività



Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"

Art. 35
(Attività multidisciplinari)

1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:
    a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;
    b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.

2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:
    a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
    b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;
    c) e' assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.
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