Durante la vendita di liquidazione per cessazione dell'attività l'esercente cambia idea e decide di cedere a terzi l'attività.
Il terzo acquirente può avviare la medesima attività senza rispettare i 180 gg di chiusura dalla fine della liquidazione?
A mio parere, il nuovo acquirente dell'attività può avviarla nuovamente senza dover aspettare i 180 giorni, perchè la disposizione che lo prevede si applica solamente alla vendita di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale (v. infatti art. 92 4° c. del Codice).
Nel caso proposto è tuttavia opportuno far ritirare la comunicazione di avvio di vendita di liquidazione per cessata attività e far fare nuova comunicazione di avvio di vendita di liquidazione per cessione dell'azienda con indicati gli estremi dell'atto notarile con la quale detta cessione è avvenuta.