Data: 2013-05-22 07:58:00

COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE - NON BASTA LA SCIA

una collega mi passa questa indicazione
" [i]Coloro che vogliano cimentarsi con il commercio di cose antiche o usate dovranno dare applicazione all'articolo 128 del Tulps e all'articolo 247 del relativo Regolamento di attuazione: [u]non basta pertanto la Scia [/u]e l'applicazione del comma 1 dell’articolo 19 della legge n. 241/1990 ma [u]è necessaria un'autorizzazione preventiva[/u] all'autorità di pubblica sicurezza i cui contenuti sono indicati dall’articolo 242 del regolamento al Tulps.
Il ministero dello Sviluppo economico, nella risoluzione 50305/2013, riporta anche quanto integrato dal ministero dell'Interno nel parere 1° marzo 2013 riguardo ai requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 11 del Tulps:"con riguardo all’attività di “commercio di cose antiche”, - si ricorda - che la stessa continua ad essere destinataria anche delle norme in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose, tra le quali, per quanto interessa, l’articolo 2 del Dlgs n. 374/1999".
Si lascia aperto uno spiraglio per l'utilizzo della Scia solo qualora l'accertamento vada a buon fine e non ci sia nulla da rilevare: Poiché non è dato rinvenire in altre disposizioni di legge l'indicazione dei requisiti “di onorabilità” per gli esercenti il commercio di cose antiche, in virtù dell’articolo 2 richiamato essi debbono possedere quelli di cui all’articolo 11 Tulps. Conseguentemente, nei confronti di coloro che esercitano tale commercio, successivamente al ricevimento della dichiarazione prevista dall’art. 126 Tulps dovrà essere effettuata la verifica del possesso di detti requisiti, potendosi far ricorso, per quanto compatibili, alle disposizioni previste dall’art. 19 della legge n. 241/1990 per l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività in caso di accertamento negativo”.
[/i]
non riesco a recuperare la risoluzione  :-[... chiedo supporto a tutti voi ;)
saluti dalla Lombardia  :-*

riferimento id:13219

Data: 2013-05-22 09:01:52

Re:COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE - NON BASTA LA SCIA

La risoluzione la trovi qui: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13191.msg24643#msg24643]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13191.msg24643#msg24643[/url]

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Data: 2013-05-22 10:07:09

Re:COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE - NON BASTA LA SCIA

Scusate se mi intrometto nella discussione, ma mi permetto di fare un'osservazione.
Il collega che ha passato ad Angela l'indicazione riportata, mi sembra abbia un po' confuso le cose.
Nella risoluzione riportata da Alberto non è scritto da nessuna parte che "[i]non basta pertanto la Scia[/i]" e che "[i]è necessaria un'autorizzazione preventiva[/i]"; al contrario, c'è scritto che per il commercio di cose antiche ed usate non si applica la SCIA perché è sufficiente una mera dichiarazione alla autorità di P.S. (anzi, per la precisione, la risoluzione dice espressamente, in relazione a tale dichiarazione, che "[i]si tratta di una semplice comunicazione i cui contenuti sono indicati dall’art.242 del regolamento al TULPS, finalizzata ad agevolare i controlli di polizia. La sua inosservanza è sanzionata secondo consolidata giurisprudenza dall’art.706 cod. pen., mentre l’attività può essere avviata subito dopo la denuncia[/i]").
Lavoro in un comune di un'altra Regione, ma credo che queste osservazioni abbiano valore su tutto il territorio nazionale.
Ciao!

riferimento id:13219

Data: 2013-05-22 10:44:00

Re:COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE - NON BASTA LA SCIA

Per completezza qui la risoluzione precedente. http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13192.0

 

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Data: 2013-05-23 06:58:23

Re:COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE - NON BASTA LA SCIA

Se volete conoscere il Chiarelli pensiero: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13191.msg24643#msg24643]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13191.msg24643#msg24643[/url]

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Data: 2013-05-23 11:49:10

Re:COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE - NON BASTA LA SCIA

grazieeeeeee a tuttiiiiiiiiii  :-* ;)

riferimento id:13219

Data: 2013-05-29 20:32:19

Re:COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE - NON BASTA LA SCIA

Vorrei davvero "dissociarmi" da quella risoluzione ministeriale che, come al solito, proveniente da un organo centrale quale il Ministero dell'Interno, tende a creare, come più di una occasione è già successo, del resto, una confusione giocando su termini e, cosa che io ritengo anche presente tra le righe,  cela la solita difficoltà nel "mollare il colpo" da parte di un organo delo Stato abituato da sempre ad "autorizzare" ogni minima attività economica, contorcendosi su procedure che ormai tendono sempre di più verso la semplificazione.
Una cosa sola su tutte: qual'è la differenza tra "comunicazione" (l'istituto guridico previsto dall'art. 126 del .TU.L.P.S.) e la "segnalazione (prevista dall'articolo 19 della L. 241/90)??
Io, oserei dire nessuna.
Cosa mai indicherò, nella "comunicazione" che non potrei indicare nella "s.c.i.a."?
Anche qui, direi, nulla di diverso.
Incomprensibile, almeno per me, l'ultimo periodo della risoluzione:
[i]"....conseguentemente nei confronti di coloro che esercitano tale commercio successivamente al ricevimento della dichiarazione prevista dall’art. 126 TULPS dovrà essere effettuata la verifica del possesso di detti requisiti, potendosi far ricorso, per quanto compatibili, alle disposizioni previste dall’art. 19 della legge n. 241/1990 per l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività in caso di accertamento negativo”.[/i]
Che significa?
Mi fa la comunicazione, io comune verifico e, se va tutto bene.. può utilizzare la s.c.i.a? Ossia.. ne presenta una, dopo aver già presentato la "comunicazione"??
Bah, di una simile risoluzione, ne facevo volentieri a meno.
La comunicazione per la vendita di cose usate, di fatto è una s.c.i.a.
Tutto qui.

riferimento id:13219

Data: 2013-05-29 20:53:28

Re:COMMERCIO DI COSE ANTICHE O USATE - NON BASTA LA SCIA


Vorrei davvero "dissociarmi" da quella risoluzione ministeriale che, come al solito, proveniente da un organo centrale quale il Ministero dell'Interno, tende a creare, come più di una occasione è già successo, del resto, una confusione giocando su termini e, cosa che io ritengo anche presente tra le righe,  cela la solita difficoltà nel "mollare il colpo" da parte di un organo delo Stato abituato da sempre ad "autorizzare" ogni minima attività economica, contorcendosi su procedure che ormai tendono sempre di più verso la semplificazione.
Una cosa sola su tutte: qual'è la differenza tra "comunicazione" (l'istituto guridico previsto dall'art. 126 del .TU.L.P.S.) e la "segnalazione (prevista dall'articolo 19 della L. 241/90)??
Io, oserei dire nessuna.
Cosa mai indicherò, nella "comunicazione" che non potrei indicare nella "s.c.i.a."?
Anche qui, direi, nulla di diverso.
Incomprensibile, almeno per me, l'ultimo periodo della risoluzione:
[i]"....conseguentemente nei confronti di coloro che esercitano tale commercio successivamente al ricevimento della dichiarazione prevista dall’art. 126 TULPS dovrà essere effettuata la verifica del possesso di detti requisiti, potendosi far ricorso, per quanto compatibili, alle disposizioni previste dall’art. 19 della legge n. 241/1990 per l’istituto della segnalazione certificata di inizio attività in caso di accertamento negativo”.[/i]
Che significa?
Mi fa la comunicazione, io comune verifico e, se va tutto bene.. può utilizzare la s.c.i.a? Ossia.. ne presenta una, dopo aver già presentato la "comunicazione"??
Bah, di una simile risoluzione, ne facevo volentieri a meno.
La comunicazione per la vendita di cose usate, di fatto è una s.c.i.a.
Tutto qui.
[/quote]

CONCORDO: i pareri del Ministero dell'Interno sono noti ancor prima di leggerli!!!!!
Più intelligenti, complessi ed articolati quelli del Ministero dello Sviluppo Economico che, però, su questi temi ALZA LE BRACCIA e fa parlare altri!

Consiglio: andate per la vostra strada ragionando con la vostra testa. Se lo STATO vuole far seguire le proprie circolari si tenga le competenze e si gestisca i procedimenti.
Se li affida ai Comuni .... allora sono loro a dover applicare con scienza e coscienza la normativa.

riferimento id:13219
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