gentile dott. Chiarelli,
sembrerebbe che fra le molteplici competenze attribuite ai Comuni, ci sia anche quella relativa al Riconoscimento degli Attesti di Qualifica, [i]" Parrucchieri ed Estetisti [/i] "materia precedentemente attribuita alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato. Nell'affermazione gradirei conoscere i riferimenti normativi.
Cordiali Saluti
gentile dott. Chiarelli,
sembrerebbe che fra le molteplici competenze attribuite ai Comuni, ci sia anche quella relativa al Riconoscimento degli Attesti di Qualifica, [i]" Parrucchieri ed Estetisti [/i] "materia precedentemente attribuita alle Commissioni Provinciali per l'Artigianato. Nell'affermazione gradirei conoscere i riferimenti normativi.
Cordiali Saluti
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Così come formulata la questione NON CORRISPONDE AL VERO nel senso che il Comune non deve riconoscere alcun attestato.
Ciòà che è vero è che il Comune deve verificare, al pari di quanto fa per le altre autocertificazioni, quindi anche a campione, l'autocertificazione dell'interessato in merito al possesso del requisito professionale dell'acconciatore o dell'estetista.
Ciò può essere complesso ma resta fermo quanto disposto dal DPR 445/2000:
1) l'autocertificazione fa piena prova del possesso del requisito
2) il Comune deve dimostrare la carenza del requisito
3) se il Comune non può dimostrare la carenza non risponde delle eventuali false dichiarazioni .....
4) purchè abbia fatto una verifica anche sommaria del requisito autocertificato
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