Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio, l'articolo 23 comma 8 recita testualmente “ Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 5, non può esercitare l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.”
Questo vuol dire che un eventuale operatore privo di autorizzazione di tipo B (abilitato all’attività di itinerante) ma in possesso di ipotetiche sette autorizzazioni di tipo A (abilitato su posteggi fissi) non potrà mai fare l’itinerante.
Esempio. Il lunedi un ambulante si presenta alla spunta con autorizzazione di tipo A valida per il mercato del martedi, presenta carta di esercizio dal quale si evince che il lunedi è titolare di mercato in altro comune, puo partecipare alla spunta con l’autorizzazione del martedi oppure la norma tende a dare più importanza alla presenza nel mercato rispetto all’attività di ambulante?
Certo che può. L'ambulante in questo caso è titolare di più rami d'azienda. L'aspetto importante è che esibisca il giusto titolo in occasione del giorno mercato specifico. Tieni presente che se opta per la spunta rispetto al posteggio in concessione, dopo 4 mesi di assenza decade dallo stesso. Nessun problema se è in grado di occupare contemporaneamente due posteggi in mercati diversi con adeguati mezzi, attrezzature e personale dipendente.
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