Data: 2011-05-26 09:41:27

itinerante

Scusate una domanda...
Un nostro residente, già nel 2009, presentò una DIA per commercio su aree pubbliche in forma itinerante (parliamo di sett. non alimentare).
Adesso gli sono sorti un pò di problemini nel senso che ha partecipato a fiere e/o mercati e/o manifestazioni locali nella Regione Emilia Romagna e la polizia municipale dei Comuni romagnoli sembrano fargli delle storie, nel senso che gli hanno domandato l'esibizione della licenza (quando lui è autorizzato al commercio su aree pubbliche con una DIA itinerante!!!).
Ma non vale su territorio nazionale la DIA itinerante (anche per partecipare a fiere e mercati in cui ci siano posteggi liberi e/o non assegnati?????).
I riff. normativi sono sulla L.R.T. 28/2005 ma anche lo stesso art. 19 della 241/1990?
Mi confondo o è corretto ciò che sostengo?
Grazie mille dell'aiuto che ogni giorno ci date....salutoni,
Fulvia

riferimento id:1317

Data: 2011-05-27 08:49:00

Re: itinerante

E’ probabile che la Polizia Municipale dei Comuni Romagnoli ai quali si è rivolto l’operatore abilitato presso il tuo Comune abbia applicato alla lettera la disposizione dell’art. 3 della Legge Regionale Emilia Romagna 25/06/1999 n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che recita “Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella regione Emilia-Romagna gli operatori in possesso di AUTORIZZAZIONE rilasciata……..in qualunque regione italiana, al sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114 del 1998”, senza sapere che nella regione Toscana, (anche da prima della introduzione della SCIA con la modifica dell’art. 19 della L. 241/90), per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è previsto un titolo abilitativo diverso dall’autorizzazione espressa, e cioè la dichiarazione di inizio di attività di cui all’art. 35 della L.28/2005 ( modificato dalla L. 34/2007)
Per la soluzione del tuo caso, il riferimento corretto è proprio l’art. 35 cit.; ciò che si deve far capire ai vigili romagnoli é che la Dia fatta nel tuo Comune nel 2009 ha lo stesso valore delle autorizzazioni rilasciate dalla Regione Emilia Romagna perchè la Toscana, per effetto della sua potestà legislativa esclusiva in materia di commercio, con la L.R. 34/2007 ha semplificato i procedimenti previsti per il rilascio dei titoli abilitativi necessari all’esercizio dell’attività di commercio ambulante in forma itinerante, con la sostituzione dell’autorizzazione espressa con la DIA.
Attualmente, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 70 2°c. del D.lgs 26/03/2010 n. 59,  a seguito della riforma dell’art. 19 L.241/90 (che ha introdotto la SCIA) ed a seguito dell’art. 5, commi 4° e 7° del D.P.R. 160/2010, si deve affermare:
1) che la SCIA per avviare il commercio ambulante in forma itinerante può essere presentata dal soggetto in qualunque Comune della Repubblica;
2) che detta SCIA deve essere presentata all’Ufficio S.U.A.P. ivi  istituito;
3) che la ricevuta rilasciata da detto ufficio abilita il soggetto ad esercitare l’attività sull’intero territorio nazionale.
Non è escluso che i “problemini” successi al tuo residente, continuino a verificarsi, magari in altre regioni italiane; per evitare ciò alcuni Comuni, a seguito della presentazione della SCIA e del rilascio della ricevuta (già di per se abilitanti all’esercizio dell’attività ed all’assegnazione temporanea di posteggi ), dopo la verifica positiva della sussistenza dei requisiti professionali e di onorabilità, rilasciano una sorta di “presa d’atto” del legittimo esercizio dell’attività che funge da “licenza” da esibire agli organi di vigilanza.

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