Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2025, del 15 aprile 2013
Rumore.Legittimità ordinanza per cessazione dell’utilizzo nel locale discoteca di diffusori e strumenti sonori.
E’ legittima l’ordinanza con cui si dispone la cessazione dell’utilizzo nel locale discoteca di diffusori e strumenti sonori, e l’eventuale riutilizzazione, da autorizzarsi con apposito atto, alla presentazione all’Azienda USL di documentazione attestante l’attuazione di tutti gli interventi indicati dal tecnico competente per non rendere possibile il superamento dei limiti prescritti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico. L’articolo 16 della legge regionale della Puglia del 12 febbraio 2002 n. 3, prescrive che “in ogni caso”, quindi indipendentemente dalla zonizzazione acustica del territorio comunale con la classificazione del territorio medesimo mediante suddivisione in zone omogenee di destinazione d'uso, le emissioni sonore delle attività “ricreative svolte all’aperto” qual è quella esplicata dal locale discoteca non debbano superare i 55 db nell’orario 19-24; limite, questo, imposto anch’esso dalla “normativa vigente”, da misurarsi “sulla facciata dell’edificio più esposto”. Inoltre, proprio la mancanza di piano di zonizzazione acustica, il quale avrebbe reso applicabili limiti più rigorosi, il dato che l’area interessata fosse di fatto residenziale, il periodo estivo, che costringeva gli abitanti a tenere aperte le finestre, e la sistematicità (cioè non occasionalità) dell’attività in questione a maggior ragione evidenziavano la necessità e l’urgenza indilazionabili di agire per tutelare la salute pubblica dall’inquinamento acustico. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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