In data 2 Febbraio 2010 veniva depositata presso lo Scrivente Ufficio Commercio un'autorizzazione itinerante a seguito di sospensione temporanea dell'attività.
Ad oggi la licenza è ancora agli atti, in quanto il titolare non ha più comunicato nulla.
L'art. 27 della L.R. 06/2010 prevede la revoca dell'autorizzazione per sospensione superiore ad un anno.
Dobbiamo inviare una comunicazione di avvio procedimento con possibilità di presentare controdeduzioni o è possibile adottare immediatamente l'atto di revoca?
Dobbiamo verificare che in CCIAA l'attività risulti effettivamente sospesa?
Dobbiamo inviare una comunicazione di avvio procedimento con possibilità di presentare controdeduzioni o è possibile adottare immediatamente l'atto di revoca?
[color=red]CERTO. La semplice consegna materiale del documento (SCONSIGLIABILE. Per il futuro evita di farti lasciare gli originali dei documenti che dovrebbero detenere gli interessati) non equivale a rinuncia/cessazione.
Quindi o chiedi all'interessato di scriverti che intende cessare oppure devi avviare il procedimento per disporre la decadenza dal titolo, assegnando un congruo termine per deduzioni ed adottando poi il provvedimento finale.
CONSIGLIO: fatti mandare fax o email con la quale rinunciano all'attività[/color]
Dobbiamo verificare che in CCIAA l'attività risulti effettivamente sospesa?
[color=red]NON SERVE, decadono in ogni caso, sia che sia sospesa, sia che sia attiva o cessata in CCIAA[/color]
Nel termine assegnato per depositare controdeduzioni scritte, l'operatore trasmette una comunicazione in cui dichiara che la sospensione dell'attività si è protratta oltre il termine previsto dalla normativa per cause non imputabili a propria volontà. Testuali parole:"Il sottoscritto si è recato nel proprio paese d'origine (Senegal) nel febbraio 2010 convinto di tornare in Italia nel mese di Settembre 2010. Purtroppo per cause familiari ha dovuto trattenersi oltre la data programmata per il rientro, giugngendo in Italia solo alla fine di febbraio 2011. In allegato si trasmette copia del passaporto con evidenziata la timbratura di imbarco in entrata e in uscita. Le ragioni familiari sono riconducibili a contese legali con terzi per un diritto reale su immobili. Per questo e non altro si è realizzato il ritardo, pertanto spero vivamente che la giustificazione possa consentire di conservare la titolarità dell'autorizzazione sottoposta a procedimento ndi revoca"
Cosa ne pensi, tenuto conto che non è mai stata chiesta alcuna proroga della sospensione e che - passaporto a parte - non è stata presentata alcuna prova di quanto dichiarato?
Nel termine assegnato per depositare controdeduzioni scritte, l'operatore trasmette una comunicazione in cui dichiara che la sospensione dell'attività si è protratta oltre il termine previsto dalla normativa per cause non imputabili a propria volontà. Testuali parole:"Il sottoscritto si è recato nel proprio paese d'origine (Senegal) nel febbraio 2010 convinto di tornare in Italia nel mese di Settembre 2010. Purtroppo per cause familiari ha dovuto trattenersi oltre la data programmata per il rientro, giugngendo in Italia solo alla fine di febbraio 2011. In allegato si trasmette copia del passaporto con evidenziata la timbratura di imbarco in entrata e in uscita. Le ragioni familiari sono riconducibili a contese legali con terzi per un diritto reale su immobili. Per questo e non altro si è realizzato il ritardo, pertanto spero vivamente che la giustificazione possa consentire di conservare la titolarità dell'autorizzazione sottoposta a procedimento ndi revoca"
Cosa ne pensi, tenuto conto che non è mai stata chiesta alcuna proroga della sospensione e che - passaporto a parte - non è stata presentata alcuna prova di quanto dichiarato?
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Sicuramente quella descritta è una CAUSA DI FORMA MAGGIORE che legittima alla richiesta della proroga, che comunque va presentata entro i termini.
Tuttavia nel caso di specie (veramente eccezionale) appare ragionevole la ricostruzione prospettata in base alla quale il soggetto era impossibilitato a ritornare nel territorio nazionale e pertanto non era in grado (o si presume che non lo fosse) di chiedere addirittura la proroga.
CONSIGLIO in questo caso di concedere una PROROGA BREVE (es. fino al 31 maggio) così da accogliere le osservazioni dell'interessato senza concedere un intero anno (che appare eccessivo)