Entro il 30 Giugno, vi è l’obbligo per le imprese individuali di comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Come Società di Servizi, per alcune delle ditte individuali che abbiamo in amministrazione, anziché attivare una casella PEC specifica, ci siamo appoggiamo sulla nostra del sistema.
Vedo che molti studi lo fanno e, fu fatta cosa analoga anche all'epoca di tale obbligo per le società.
Ora leggo che Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 2/4/2013 e trasmessa il 23 aprile 2013, ha precisato che l'indirizzo PEC deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.
Questo vuol dire che per le ditte individuali di cui abbiamo già fatto pratica come sopra descritto, dobbiamo rifare nuovamente il tutto altrimenti incorriamo in sanzione?
Grazie!
Entro il 30 Giugno, vi è l’obbligo per le imprese individuali di comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Come Società di Servizi, per alcune delle ditte individuali che abbiamo in amministrazione, anziché attivare una casella PEC specifica, ci siamo appoggiamo sulla nostra del sistema.
Vedo che molti studi lo fanno e, fu fatta cosa analoga anche all'epoca di tale obbligo per le società.
Ora leggo che Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 2/4/2013 e trasmessa il 23 aprile 2013, ha precisato che l'indirizzo PEC deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.
Questo vuol dire che per le ditte individuali di cui abbiamo già fatto pratica come sopra descritto, dobbiamo rifare nuovamente il tutto altrimenti incorriamo in sanzione?
Grazie!
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L’articolo 5, comma 1 del Decreto Legge 179/2012 convertito, con modificazioni nella Legge n.221 del 17 dicembre 2012, ha previsto che le Imprese Individuali Attive e non soggette a procedure concorsuali, siano tenute a depositare presso l’Ufficio del Registro delle Imprese competente, il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata entro il 30 giugno 2013.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare del 23 aprile 2013, ha chiarito che l’indirizzo PEC dell’Impresa Individuale, debba essere ricondotto esclusivamente ed unicamente all’imprenditore stesso senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.
L’indirizzo PEC dovrà essere comunicato telematicamente tramite Starweb compilando il modello I2 riquadro 5 e senza versamento di diritti di segreteria e bolli.
DOVRETE RIFARE LE COMUNICAZIONI PER TUTTE LE IMPRESE CHE NON HANNO INDICATO UNA PEC INDIVIDUALE.
A MIO AVVISO NIENTE VIETA CHE RILASCIATE PEC DEL VOSTRO SISTEMA, MA NON LA STESSA PEC PER PIU' IMPRESE.
IO SUGGERISCO DI ASSEGNARE PEC INDIVIDUALI, VISTO IL BASSO COSTO ED IL RILASCIO IMMEDIATO.
Entro il 30 Giugno, vi è l’obbligo per le imprese individuali di comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Come Società di Servizi, per alcune delle ditte individuali che abbiamo in amministrazione, anziché attivare una casella PEC specifica, ci siamo appoggiamo sulla nostra del sistema.
Vedo che molti studi lo fanno e, fu fatta cosa analoga anche all'epoca di tale obbligo per le società.
Ora leggo che Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 2/4/2013 e trasmessa il 23 aprile 2013, ha precisato che l'indirizzo PEC deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.
Questo vuol dire che per le ditte individuali di cui abbiamo già fatto pratica come sopra descritto, dobbiamo rifare nuovamente il tutto altrimenti incorriamo in sanzione?
Grazie!
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Sospesa iscrizione al registro imprese senza PEC
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13282.new#new
Scusa Simone, ho bisogno di un chiarimento.
Anche sulla base di quanto hai scritto, e da quello che ho trovato, mi risulta che:
"Per chi non adempie all’obbligo di comunicazione, pur restando ferma la non applicabilità della sanzione prevista dall’ articolo 2630 del Codice Civile, le penali si sono fatte più rigide: sono stati ridotti da 3 mesi a 45 giorni i termini entro i quali l’ufficio del registro delle imprese, che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospende la domanda fino ad integrazione della stessa con l’indirizzo PEC. Ricordiamo che trascorso tale periodo, la domanda si intenderà non presentata"
[u][b]Questo vuol dire che chi non ha adempiuto alla scadenza del 30/06, non subisce sanzioni amministrative, ma la domanda presentata al registro imprese è sospesa fino a regolarizzazione di PEC?[/b][/u]
Scusa Simone, ho bisogno di un chiarimento.
Anche sulla base di quanto hai scritto, e da quello che ho trovato, mi risulta che:
"Per chi non adempie all’obbligo di comunicazione, pur restando ferma la non applicabilità della sanzione prevista dall’ articolo 2630 del Codice Civile, le penali si sono fatte più rigide: sono stati ridotti da 3 mesi a 45 giorni i termini entro i quali l’ufficio del registro delle imprese, che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospende la domanda fino ad integrazione della stessa con l’indirizzo PEC. Ricordiamo che trascorso tale periodo, la domanda si intenderà non presentata"
[u][b]Questo vuol dire che chi non ha adempiuto alla scadenza del 30/06, non subisce sanzioni amministrative, ma la domanda presentata al registro imprese è sospesa fino a regolarizzazione di PEC?[/b][/u]
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Le imprese individuali già iscritte dovranno provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo P.E.C. entro e non oltre il 30/06/2013
dal 1/7/2013 le pratiche relative ad imprese individuali (attive e non soggette a procedure concorsuali) che non hanno iscritto la PEC nel Registro Imprese, saranno sospese per 45 giorni (escluse le dununce REA e i trasferimenti di azienda) fino all'integrazione delle stesse con l'indirizzo PEC, trascorso inutilmente tale periodo la pratica si intende non presentata.
La comunicazione della PEC da parte delle imprese già iscirtte può essere effettuata anche contestualmente alla presentazione di una pratica di modifica.
E quindi la sanzione viene emessaal? :o
riferimento id:13094
E quindi la sanzione viene emessaal? :o
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Sembra di no, sembra che la "sanzione" sia il rigetto della pratica.
Entro il 30 Giugno, vi è l’obbligo per le imprese individuali di comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Come Società di Servizi, per alcune delle ditte individuali che abbiamo in amministrazione, anziché attivare una casella PEC specifica, ci siamo appoggiamo sulla nostra del sistema.
Vedo che molti studi lo fanno e, fu fatta cosa analoga anche all'epoca di tale obbligo per le società.
Ora leggo che Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 2/4/2013 e trasmessa il 23 aprile 2013, ha precisato che l'indirizzo PEC deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente all'imprenditore stesso, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.
Questo vuol dire che per le ditte individuali di cui abbiamo già fatto pratica come sopra descritto, dobbiamo rifare nuovamente il tutto altrimenti incorriamo in sanzione?
Grazie!
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PEC - Unioncamere: «Nessuna sanzione per le ditte individuali che non hanno comunicato il proprio indirizzo»
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-07-06/unioncamere-nessuna-sanzione-ditte-163409.shtml?uuid=AbOUkuBI
Dossier: http://www.ilsole24ore.com/fcsvc?cmd=checkcredit&chId=30&docPath=%252F&docParams=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&