Data: 2013-05-20 11:53:14

area giochi in struttura ricettiva

Struttura turistico ricettiva composta da vari immobili destinati a varie attività: albergo – ristorante – miniclub – bar piscina – centro benessere – sala giochi, ecc.
La proprietà e la titolarità originaria di tutte le “licenze” è unica: Soc. Mare Srl
L’albergo, il miniclub ed il bar-ristorante riservati ai clienti, sono gestiti (in regime di affitto azienda) da Soc. Spiaggia Srl
Il centro benessere, aperto a tutti (si entra da un ingresso secondario), lo gestisce direttamente la Soc. Mare Srl.
In un ampio locale ed in una parte dell’area all’aperto ad esso adiacente, sempre però all’interno dell’area ricettiva ed a cui non si può accedere dall’esterno, hanno realizzato una gigantesca sala giochi composta da: videogiochi, giochi meccanici, minibowling, minigolf, gonfiabile, pista per macchinine, vasca palline, calcio balilla, villaggio lilliput.
Questa nuova attività di giochi, riservata ai clienti della struttura ricettiva, la gestirebbe direttamente  la Società proprietaria (Mare Srl), che cosa le faccio presentare?
Una scia per “area giochi” con indicate tutte le tipologie di gioco sopra descritte, con attestazione ex art. 141, commi 1 e 2 Reg.to Ese.ne Tulps? e se capienza superiore a 100 persone, anche CPI?
Per capire meglio, allego planimetria dell’area.
:o ??? ::) :-[ :-\ ;D

riferimento id:13093

Data: 2013-05-20 22:20:01

Re:area giochi in struttura ricettiva

Mi sono occupato altre volte della questione sala giochi e trattenimento e mai sono riuscito a trovare dei presupposti giuridici certi che indicassero dove termina l’una e inizia l’altro.

A volte si va nella direzione del parco divertimenti al chiuso (una mini Gardaland) e a volte si va nella direzione della sala giochi con annessi altri giochi rispetto a quelli tradizionali.
Il passa dall’attrazione al gioco è breve. Se guardi l’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, ad esempio, ci troverai anche i video giochi, oltre al minigolf ecc.
Pensa che mi sono scontrato in interpretazioni comunali molto distanti fra loro in merito ad attività come il laser game o altri giochi/attrazioni che ancora oggi non sono comprese nell’elenco.

Anche dalla parte della prevenzione incendi le strade si dividono. Il DPR 151/2011 si applica ai locali autorizzati ai sensi dell’art. 68 e 80 TULPS (locali trattenimento-spettacolo) ma non alle sale giochi (autorizzazione ai sensi dell’art. 86 TULPS).

Per come la descrivi (e si eviterebbe anche il problema della sorvegliabilità della sala giochi) mi sembra un locale adibito a parco giochi da autorizzare (SCIA o autorizzazione) ai sensi dell’art. 68 ed eventuale 80 TULSP e non una sala giochi ex art. 86. Da quello che dici non sembra che ci siano giochi con vincete in denaro, SLOT, VLT o comma 7 e d’altra parte, anche per i locali di trattenimento (traslando la normativa sulle attrazioni dello spettacolo viaggiante) può essere presente un padiglione destinato ai videogiochi.
Vedi anche a pag 18 di questa rivista on-line
http://issuu.com/lospettacoloviaggiante/docs/lsv11-12_2012_lr

Detto questo, la cosa più sicura per tutti è far verificare che le attrazioni siano tutte registrate (altrimenti farle registrare dalla CCVLPS), vedere, insieme ad un tecnico se esistono i presupposti per l’80 TULPS e l’intervento della CCVLPS. Infine vedere se l’ambiente può essere considerato un “locale” di trattenimento al fine dell’applicazione del DPR n. 151/2011 (voce 65).

La pratica richiede sicuramente un’istruttoria particolare.

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