Le comunicazioni vendite promozionali e saldi possono essere accettate in forma cartacea e poi eventualmente scannarizzate man mano che vengono portati in forma digitali i singoli fascicoli pregressi? In caso negativo, non credete che diventa impossibile aprire il fascicolo virtuale per tutti gli esercizi commerciali (1300 circa) attivi nel territorio, che interressati ( quasi tutti) ad avviare i saldi nei mesi di luglio e agosto, per prassi inviano la comunicazione al SUAP negli ultimi giorni antecedenti all'inzio dei saldi?
riferimento id:1308La soluzione è quella esentare gli esercizi dall'inviare le comunicazioni di avvio di vendite promozionali e di saldi, in quanto ASSOLUTAMENTE NON DOVUTE !!!!!!!!!.
La normativa infatti non prevede, a carico degli esercizi commerciali che intendono effettuare le vendite di fine stagione e le vendite promozionali, alcun obbligo di comunicazione.
Come tu dici giustamente, si tratta infatti di una "prassi", ed essa, a mio parere, va assolutamente scoraggiata, per evitare proprio i problemi che tu evidenzi !!!!!
Le comunicazioni vendite promozionali e saldi possono essere accettate in forma cartacea e poi eventualmente scannarizzate man mano che vengono portati in forma digitali i singoli fascicoli pregressi? In caso negativo, non credete che diventa impossibile aprire il fascicolo virtuale per tutti gli esercizi commerciali (1300 circa) attivi nel territorio, che interressati ( quasi tutti) ad avviare i saldi nei mesi di luglio e agosto, per prassi inviano la comunicazione al SUAP negli ultimi giorni antecedenti all'inzio dei saldi?
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CONFERMO LA RISPOSTA DI NICOLA SE RIFERITA ALLA REGIONE TOSCANA.
Anche in Calabria tale obbligo di comunicazione è stato SOPPRESSO nel 2008 ed è assolutamente SBAGLIATA la prassi di far presentare una comunicazione, che sarebbe quindi IMPROCEDIBILE (anche se telematica) e che non ha alcuna validità o utilizità giuridica.
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L.R. 13-6-2008 n. 15
Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2008 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8).
Pubblicata nel B.U. Calabria 16 giugno 2008, n. 12, suppl. straord. 21 giugno 2008, n. 1.
Art. 30
Modifiche a leggi regionali in materia di commercio.
1. All'articolo 17 della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. L'avvio per il periodo dei saldi estivi ed invernali, di norma, è rispettivamente previsto per la prima decade del mese di luglio e gennaio, secondo le modalità del successivo comma 4".
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:
"5. Le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo le prescrizioni derivanti dal diritto comunitario vigente in materia. Per lo svolgimento delle vendite promozionali, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, non occorre l'ottenimento di autorizzazioni preventive né si applicano limitazioni di ordine temporale o quantitativo. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 15 (quindici) giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti".
2. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, è abrogato. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvederà a presentare un disegno di legge organico in materia di commercio.
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L.R. 11-6-1999 n. 17
Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa.
Pubblicata nel B.U. Calabria 15 giugno 1999, n. 59.
Art. 17
Vendite di fine stagione o saldi.
1. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:
a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
c) le calzature, pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
d) gli articoli sportivi;
e) gli articoli di elettronica;
f) le confezioni ed i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio.
2. I Comuni possono estendere l'elenco dei prodotti di cui al comma 1, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le Associazioni provinciali di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori.
3. L'esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve, darne comunicazione al Comune, almeno 5 giorni prima, indicando:
a) la data di inizio e la durata della vendita;
b) i prodotti oggetto della vendita;
c) la sede dell'esercizio;
d) le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione, da tutti gli altri.
3-bis. L'avvio per il periodo dei saldi estivi ed invernali, di norma, è rispettivamente previsto per la prima decade del mese di luglio e gennaio, secondo le modalità del successivo comma 4 (15).
4. Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate per i periodo e la durata da determinarsi con atto della Giunta regionale, anche con differenziazioni per ambiti provinciali, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale (16).
5. Le vendite promozionali possono essere liberamente effettuate salvo le prescrizioni derivanti dal diritto comunitario vigente in materia. Per lo svolgimento delle vendite promozionali, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, non occorre l'ottenimento di autorizzazioni preventive né si applicano limitazioni di ordine temporale o quantitativo. Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei 15 (quindici) giorni precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti (17).
(15) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.
(16) Comma così sostituito dall'art. 36, comma 8, L.R. 28 agosto 2000, n. 14. Il testo originario così sanciva: «4. Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate solamente dal 1 febbraio al 15 marzo o dal 1 agosto al 15 settembre.».
(17) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15.