Salve, vorrei aprire una Casa Famiglia per anziani, ho un appezzamento di terreno fuori città con annessa casa su due livelli.
La zona dove sorge l’immobile appartiene nella zona E (zona agricola), dista circa 5 Km dal centro urbano cittadino.
L’articolo 22 del L.R 27-12-1978 cita che …. “Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico- sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché……..”
Adesso mi chiedo, se la struttura che vorrei aprire rientra come una assimilabile ricettivo …… grazie
Salve, vorrei aprire una Casa Famiglia per anziani, ho un appezzamento di terreno fuori città con annessa casa su due livelli.
La zona dove sorge l’immobile appartiene nella zona E (zona agricola), dista circa 5 Km dal centro urbano cittadino.
L’articolo 22 del L.R 27-12-1978 cita che …. “Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico- sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché……..”
Adesso mi chiedo, se la struttura che vorrei aprire rientra come una assimilabile ricettivo …… grazie
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Salve,
la normativa in commento si inserisce in un contesto normativo e urbanistico ormai superato.
Alla fine degli anni '70 la categoria "turistico-ricettiva) individuava esclusivamente le attività ricettive in senso stretto.
Tale disposizione, pur aggiornata negli anni (si veda sotto) è rimasta inalterata ma VA INTERPRETATA alla luce dell'attuale contesto urbanistico e dei servizi.
Oggi, a fianco delle tradizionali attività ricettive, sono nate e si sono sviluppate, soprattutto per l'aumento dell'età media, i servizi alla persona nella forma di strutture socio-sanitarie. Tali strutture, nel contesto degli anni '70 erano pubbliche o, se private, rientravano in specifici interventi di variante urbanistica.
Oggi tali tipologie "ricettive" sono diffuse sul territorio.
Ciò premesso a mio avviso la disposizione in commento NON è di ostacolo con l'insediamento di una casa famiglia per anziani, la quale si inserisce nel contesto della zona agricola potendo fruire della deroga prevista dalla citata normativa in quanto assimilata, a tali effetti, ad attività turistico-ricettiva.
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Sicilia
L.R. 27-12-1978 n. 71
Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 30 dicembre 1978, n. 57.
(giurisprudenza)
Art. 22
Interventi produttivi nel verde agricolo (53).
1. Nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di "risorse naturali locali" (54) tassativamente individuate nello strumento urbanistico.
2. Le concessioni edilizie rilasciate ai sensi del comma 1 devono rispettare le seguenti condizioni:
a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m. 10 (55);
c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'articolo 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
d) parcheggi in misura non inferiore ad un decimo dell'area interessata (56);
e) rispetto delle distanze stabilite dall'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, come interpretato dall'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
f) distanza dagli insediamenti abitativi ed opere pubbliche previsti dagli strumenti urbanistici non inferiore a metri duecento, ad esclusione di quanto previsto dalla lettera c) (57).
3. Previa autorizzazione delle amministrazioni competenti, nelle zone destinate a verde agricolo è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati ovvero realizzati anteriormente al 1967 con regolare concessione edilizia, a destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione e per l'insediamento delle attività di "bed and breakfast, agriturismo ed annesse attività di ristorazione ove sia verificata la compatibilità ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonché di sicurezza. Nelle zone agricole è ammessa l'autorizzazione all'esercizio stagionale, primaverile ed estivo, dell'attività di ristorazione anche in manufatti destinati a civile abitazione e loro pertinenze, nel rispetto della cubatura esistente e purché la nuova destinazione, ancorché temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e con disposizioni sanitarie. La destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione cessa automaticamente allorché cessi la relativa attività (58).
(53) Articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 31 maggio 1994, n. 17, poi così modificato come indicato nelle note che seguono. Per deroghe, si veda l'art. 35, L.R. 7 agosto 1997, n. 30.
(54) Le parole "risorse naturali locali" sostituiscono le parole "risorse naturali nella zona" per effetto dell'art. 6, L.R. 29 settembre 1994, n. 34.
(55) Lettera così modificata dall'art. 139, comma 65, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).
(56) Lettera così modificata dall'art. 139, comma 65, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).
(57) Lettera aggiunta dall'art. 139, comma 65, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).
(58) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 2, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, poi così modificato dapprima dal medesimo art. 30, comma 2 (come modificato dall'art. 40, L.R. 9 agosto 2002, n. 9) e poi dall’art. 8, L.R. 11 maggio 2011, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 17, comma 1, della medesima legge).