Ciao sono arrivati, come a molti di noi, i famosi (direi famigerati) accertamenti AAMS con verbale SIAE delle "violazioni"... scusate se mi ripeto (mi sono iscritta da relativamente poco al forum) e ripeto le discussioni già fatte, ma vorrei capire [b]tutto l'iter,[/b] la parte cioè che c'è a monte di questa lettera con richiesta di compiere gli "adempimenti di competenza" (e badate bene non si parla di sanzioni accessorie...). Vorrei cioè capire se il regime sanzionatorio è già partito e da parte di chi e se noi come Comune ci dobbiamo "accodare" a questo iter avviato e con quali strumenti dal momento che non abbiamo praticamente niente in mano. E' questo un invito a fare i controlli e verbali relativi alle eventuali violazioni? Vorrei capire [b]com'è il riparto di competenze[/b] e ai sensi di quale legge. E secondariamente, cosa deve fare il Comune
Infine vorrei capire perchè in uno dei verbali tra le violazioni si scrive "mancata esibizione della licenza di cui all'art.86 tulps per debiziotenzione di apparecchi di cui all'art.110 commi 6 e 7..."; questo riguarda solo la mancata [i]esibizione[/i] oppure magari il fatto che l'AAMS-SIAE non reputa valida ai sensi del predetto articolo la DIA di somministrazione che ha sostituito le vecchie licenze? sono queste effettivamente equiparabili a tutti gli effetti (anche per il rilascio della tabella giochi proibiti)?
Scusate il fiume di domande...
Ciao sono arrivati, come a molti di noi, i famosi (direi famigerati) accertamenti AAMS con verbale SIAE delle "violazioni"... scusate se mi ripeto (mi sono iscritta da relativamente poco al forum) e ripeto le discussioni già fatte, ma vorrei capire [b]tutto l'iter,[/b] la parte cioè che c'è a monte di questa lettera con richiesta di compiere gli "adempimenti di competenza" (e badate bene non si parla di sanzioni accessorie...). Vorrei cioè capire se il regime sanzionatorio è già partito e da parte di chi e se noi come Comune ci dobbiamo "accodare" a questo iter avviato e con quali strumenti dal momento che non abbiamo praticamente niente in mano. E' questo un invito a fare i controlli e verbali relativi alle eventuali violazioni? Vorrei capire [b]com'è il riparto di competenze[/b] e ai sensi di quale legge. E secondariamente, cosa deve fare il Comune
Infine vorrei capire perchè in uno dei verbali tra le violazioni si scrive "mancata esibizione della licenza di cui all'art.86 tulps per debiziotenzione di apparecchi di cui all'art.110 commi 6 e 7..."; questo riguarda solo la mancata [i]esibizione[/i] oppure magari il fatto che l'AAMS-SIAE non reputa valida ai sensi del predetto articolo la DIA di somministrazione che ha sostituito le vecchie licenze? sono queste effettivamente equiparabili a tutti gli effetti (anche per il rilascio della tabella giochi proibiti)?
Scusate il fiume di domande...
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DEVO ESSERE SINTETICO MA SPERO DI ESSERE ESAUSTIVO:
1) la competenza in materia di giochi è STATALE e non residuano competenze comunali
2) le sanzioni accessorie dell'art. 110 comma 9 si applicano solo a seguito ed in sede di ordinanza ingiunzione e non costituiscono misure cautelari
3) l'AAMS manda al Comune con formula generica per la serie: .... vedi te cosa ci devi fare.
La norma non è chiara ma a mio avviso NON CONSENTE alcun intervento comunale
4) la mancata esibizione della licenza di cui all'art. 86 non ha senso in Toscana in quanto la "licenza" di somministrazione assorbe quella dell'art. 86 e non è obbligatorio esibirla; inoltre non occorre una specifica licenza per installare i giochi
QUINDI, in definitiva, tu metti in archivio la comunicazione pervenuta come fa la maggior parte dei Comuni che riceve questo tipo di segnalazioni. Purtroppo la norma non consente di intervenire mancando un riferimento normativo che legittimi l'adozione di un qualunque provvedimento.
SANZIONE ACCESSORIA solo con quella principale - illegittima sospensione BAR
TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. I – sentenza 23 ottobre 2015 n. 3038
L’art 14-ter della L.125/2001 prevede che:
1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.
In materia di sanzioni amministrative occorre fare riferimento alla L.689/1981, il cui art.18 stabilisce che:
“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
Con l’ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l’ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento è effettuato all’ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall’art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell’ufficio che lo ha ricevuto, all’autorità che ha emesso l’ordinanza”.
Nella specie, il ricorrente ha presentato in data 11 aprile 2014 scritti difensivi ex art.18 L.689/1981, richiedendo l’archiviazione del procedimento inerente gli atti di accertamento nn 21701/2014 e 24188/2014 in ordine alla violazione di cui all’art.14 ter L.125/2001, posti a base dell’ordinanza impugnata.
Va da sé che ove dovessero essere accolte le osservazioni espresse dall’interessato, gli atti di accertamento citati verrebbero meno con conseguente caducazione dei presupposti sui quali si fonda l’ordinanza oggi impugnata.
Tale circostanza consente al Collegio di ritenere, condividendo sul punto le censure espresse dal ricorrente, che il Comune di Lecce del tutto illegittimamente abbia disposto la sospensione dell’attività gestita dal ricorrente prima ancora che gli atti di accertamento dell’infrazione rilevata acquisissero valore di definitività, non essendosi ancora esaurito l’iter procedimentale sotteso agli stessi.
Peraltro, come risulta dal tenore letterale dell’art.14 ter della L.125/2001, se la sospensione dell’attività si configura come sanzione accessoria e obbligatoria a quella principale in caso di più violazioni, purtuttavia la stessa non può essere irrogata in assenza di una sanzione principale disposta per violazioni definitivamente accertate, ipotesi nella fattispecie non verificatasi per le ragioni innanzi rilevate.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29451.0