La Legge Regionale Toscana 13/2013, ha introdotto alla L.R. 28/2005 art. 50 Definizioni il comma e-ter: per gestore, si intende il titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Agenzia delle Dogane.
Presuppongo che all'Agenzia delle dogane la licenza sia intestata alla compagnia petrolifera.
Nella prassi le compagnie petrolifere non ci comunicano mai i soggetti che gestiscono il distributore di carburante.
L'introduzione di questo comma va a favore della compagnie petrolifere che gesticono come vogliono il distributore di carburante e non ci comunicano mai niente?
Oppure va inteso che ogni volta che cambia la società o la ditta individuale che effettivamente gestisce l'attività di distributore deve essere comunicato all'Agenzia delle dogane e al Comune?
Grazie
In genere (ma non sempre) il distributore è realizzato dalla compagnia petrolifera. Questa ottiene tutte le autorizzazioni compresa quella comunale. Una volta realizzato l’impianto, ai sensi dell’art. 1, comma 6 del d.lgs. n. 32/1998, [i]la gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori...[/i]
Il gestore stipula un contratto di comodato con il quale esercita l’attività di impresa utilizzando i mezzi messi a disposizione dal comodante. Al fine dell’esercizio il comodatario/gestore deve poi farsi intestare la licenza fiscale per l’esercizio di impianto ed è tenuto alla tenuta del registro di carico e scarico.
Ai sensi del d.lgs. 504/1995, infatti, [i]per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso[/i] (il termine concessionari deriva dalla vecchia normativa, vedi l’art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 32/98)
Grazie, ma mi rimane ancora il dubbio per le comunicazioni amministrative al Comune.
Vorrei capire, alla luce dell'attuale normativa della L.R. Toscana 28/2005, se i gestori hanno l'obbligo di comunicare il subingresso alla petrolifera al Comune.
A parere mio deve essere fatta anche la pratica di subingresso "amministrativa" presso il SUAP.
E' il gestore che ha la responsabilità della gestione anche se non è proprietario dell'impianto e dovrà "intestarsi" le abilitazioni (come accade per qualsiasi altra attività) Lo stesso è sottoposto alla verifica dei requisiti morali.
Ai sensi dell'art. 78 della LR 28/05, comunicherà la fattispecie anche alle dogane (disposizione non proprio coerente con lo spirito del DPR 160/2010)
http://servizi.suap.toscana.it/suapfe/docs/distributori%20carburante/subingresso%20carburanti.pdf