Salve, mi chiedevo se qualcuno potesse aiutarmi su questo quesito:
sto cercando di capire se sia possibile [b]vendere piantine di propria produzione[/b], come [b]hobbisti[/b], nei [b]mercatini di antiquariato e collezionismo[/b] (o altri tipi di mercati), ma la [b]LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 10[/b] non mi risulta del tutto chiara, in quanto afferma "specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione". Di fatto però "[b]prevalenti[/b]" sembra non escludere altre categorie merceologiche.
Sarò grato a chiunque sappia dirmi qualcosa su questo argomento :)
Enrico
Salve, mi chiedevo se qualcuno potesse aiutarmi su questo quesito:
sto cercando di capire se sia possibile [b]vendere piantine di propria produzione[/b], come [b]hobbisti[/b], nei [b]mercatini di antiquariato e collezionismo[/b] (o altri tipi di mercati), ma la [b]LEGGE REGIONALE 6 aprile 2001, n. 10[/b] non mi risulta del tutto chiara, in quanto afferma "specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione". Di fatto però "[b]prevalenti[/b]" sembra non escludere altre categorie merceologiche.
Sarò grato a chiunque sappia dirmi qualcosa su questo argomento :)
Enrico
[/quote]
Ecco alcuni spunti:
1) la LR 10/2001 è ante riforma costituzionale del titolo V e va interpretata nel senso che eventuali limitazioni merceologiche sono superabili dalla disciplina regolamentare comunale nell'esercizio dell'autonomia normativa dell'art. 118 della costituzione
2) anche ad ammettersi la validità del vincolo regionale esso fa riferimento, come fai notare, alla prevalenza
3) la legge regionale riguarda solo i mercati PROFESSIONALI, cioè svolti da imprenditori mentre rimane LIBERA la facoltà del comune di disciplinare autonomamente i mercati di hobbisti aperti ad operatori non professionali
************************
L.R. 6-4-2001 n. 10
Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche.
Pubblicata nel B.U. Veneto 10 aprile 2001, n. 32.
Art. 7
Tipologie di mercati e riconoscimento da parte della Regione
1. La Regione, su istanza del comune interessato, riconosce con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente i mercati di nuova istituzione nonché le modifiche o le variazioni dei mercati esistenti.
2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati:
a) posteggi isolati: mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a cinque;
b) mercati minori: mercati costituiti da un numero di posteggi da sei a venti;
c) mercati maggiori: mercati costituiti da un numero di posteggi superiore a venti;
d) mercatini dell'antiquariato e del collezionismo: mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
e) mercati straordinari: mercati autorizzali in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerali come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati;
f) mercati a merceologia esclusiva: mercati in cui le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che possono anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa.
3. I mercati, previa convenzione con il comune, possono essere svolti anche su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da consorzi di operatori.
4. Per i mercati di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2, che si svolgono con frequenza quotidiana, per almeno cinque giorni alla settimana è necessario il rilascio o la conversione di un'unica autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo.
Hobbisti, occasionalità e controlli - commento a parere Agenzia Entrate - 6/2
[img width=300 height=242]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/51467507_10219375933898327_847793404262744064_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-mxp1-1.xx&oh=d8c3fc5cad0f29a1f7e2636614a1b9d3&oe=5CE33D07[/img]
[size=18pt]Videocommento: https://buff.ly/2SePr08[/size]