Ciao,
una parrucchiera ha installato un lettino solare e ha comunicato nella SCIA che il resposabile tecnico è un'estetista che ha già un attività in proprio. La CCIAA ha detto che non si può fare (avere un'attività in un locale e fare il responsabile tecnico in un altro), è vero? Se sì occorre avviare un procedimento di sospensione dell'attività ai sensi del c. 3, art. 19, l. 241/90?
Grazie
ciao!
ti confermo che ha ragione la camera di commercio per ogni attività di estetista deve essere designato un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale... cosi' come prescritto dall'art. 78 deldlgs 59/2010 che di seguito ti riporto:
Art. 78
(Attività di estetista)
1. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2
1. L'attività professionale di cui all'articolo 1 e' esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio dell'attività di estetista e' soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .".
2. All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1 e' inserito il seguente:
"01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.".
3. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e' abrogato.
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la sospensione dell'attività riguarda ovviamente solo quella estetica!!!!!
Scusate se mi intrometto nella discussione, ma volevo contribuire chiarendo quello che secondo me è un aspetto importante.
Premetto che lavoro in un Comune di una regione diversa dal Lazio, ma dato che la normativa nazionale è la stessa credo che quanto andrò ad osservare possa "applicarsi" ovunque.
Ebbene, secondo il mio modesto parere un no a priori, nel caso di specie, non è corretto.
Bisogna infatti verificare se il D.T. dell'estetica c/o il negozio di acconciatore svolge la propria attività contestualmente o meno.
Mi spiego.
Tizia è l'estetista nominata come D.T. c/o il negozio di acconciatore di Caia.
Tizia ha anche un'attività in proprio.
Se Tizia svolge la propria attività (cioé come imprenditrice) esclusivamernte ogni mattina, mentre i pomeriggi si reca da Caia garantendo quindi "la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica" (come recita la legge), ben può Tizia avere un'attività propria in un locale e ricoprire il ruolo di D.T. c/o altra impresa.
L'affermazione della CCIAA non è, perciò, corretta in assoluto.
Diverso sarebbe stato il caso se la normativa avesse detto (ma ciò non è) che chi ricopre il ruolo di D.T. c/o un'impresa (che sia la propria o quella di altri è irrilevante) non possa in assoluto ricoprire tale incarico anche c/o altra impresa.
Saluti a tutti.
Scusate se mi intrometto nella discussione, ma volevo contribuire chiarendo quello che secondo me è un aspetto importante.
Premetto che lavoro in un Comune di una regione diversa dal Lazio, ma dato che la normativa nazionale è la stessa credo che quanto andrò ad osservare possa "applicarsi" ovunque.
Ebbene, secondo il mio modesto parere un no a priori, nel caso di specie, non è corretto.
Bisogna infatti verificare se il D.T. dell'estetica c/o il negozio di acconciatore svolge la propria attività contestualmente o meno.
Mi spiego.
Tizia è l'estetista nominata come D.T. c/o il negozio di acconciatore di Caia.
Tizia ha anche un'attività in proprio.
Se Tizia svolge la propria attività (cioé come imprenditrice) esclusivamernte ogni mattina, mentre i pomeriggi si reca da Caia garantendo quindi "la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica" (come recita la legge), ben può Tizia avere un'attività propria in un locale e ricoprire il ruolo di D.T. c/o altra impresa.
L'affermazione della CCIAA non è, perciò, corretta in assoluto.
Diverso sarebbe stato il caso se la normativa avesse detto (ma ciò non è) che chi ricopre il ruolo di D.T. c/o un'impresa (che sia la propria o quella di altri è irrilevante) non possa in assoluto ricoprire tale incarico anche c/o altra impresa.
Saluti a tutti.
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[color=red]CONCORDO CON LA PRECISAZIONE DI ROLANDO![/color]
Vi ringrazio tutti per l'ampia discussione che mi fa sorgere il seguente quesito:
Tizia dovrà quindi dichiarare (autocertificare) che svolge la propria attività solo dalle ore ... alle ore ...., mentre dalle ore .... alle ore ..... è presente nel negozio di Caia in qualità di DT? :-\
Vi ringrazio tutti per l'ampia discussione che mi fa sorgere il seguente quesito:
Tizia dovrà quindi dichiarare (autocertificare) che svolge la propria attività solo dalle ore ... alle ore ...., mentre dalle ore .... alle ore ..... è presente nel negozio di Caia in qualità di DT? :-\
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NON SERVE una dichiarazione preventiva da comunicare.
Sono tutti aspetti rilevanti in sede di vigilanza.
SCONSIGLIO di fare comunicazioni preventive ben potendo l'interessato variare l'orario a scelta.
Un ultimissimo dubbio...
la norma recita "....Non e' consentito l'esercizio dell'attività ai soggetti non iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580...
... Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del [b]titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa,[/b] almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale."
Quindi il DT non può essere un "esterno" ma deve quanto meno partecipare all'impresa, oppure la possiamo risolvere dicendo che l'estetista apre una nuova unità locale presso il locale della parrucchiera?
Grazie di nuovo per l'attenzione
Ciao a tutti e sopratutto a Rolando,
ho posto la questione alla CCIAA di Roma della presenza in orari diversi e in due sedi diverse dell'estetista.
Mi è stato risposto che per ogni sede di svolgimento dell'attività di estetista deve essere nominato un DT diverso, ho fatto un giro si internet e devo dire che l'orientamento è proprio questo per molte CCIAA, cioè un resposabile tecnico essere nominato per una sola sede operativa.
Credo che il riferimento sia proprio all'art. 3 della L. 1/1990, come già segnalato da Elvira nell prima risposta, anche se, a mio avviso e a quello di alcune colleghe esperte di questioni amministrative, il citato articolo non pone limiti alle sedi in cui uno stesso DT possa svolgere la sua funzione, l'importante è che sia presente durante lo svolgimento dell'attività... o no? :-\ :-[ :(
Ciao a tutti e sopratutto a Rolando,
ho posto la questione alla CCIAA di Roma della presenza in orari diversi e in due sedi diverse dell'estetista.
Mi è stato risposto che per ogni sede di svolgimento dell'attività di estetista deve essere nominato un DT diverso, ho fatto un giro si internet e devo dire che l'orientamento è proprio questo per molte CCIAA, cioè un resposabile tecnico essere nominato per una sola sede operativa.
Credo che il riferimento sia proprio all'art. 3 della L. 1/1990, come già segnalato da Elvira nell prima risposta, anche se, a mio avviso e a quello di alcune colleghe esperte di questioni amministrative, il citato articolo non pone limiti alle sedi in cui uno stesso DT possa svolgere la sua funzione, l'importante è che sia presente durante lo svolgimento dell'attività... o no? :-\ :-[ :(
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I casi sono 2:
CASO 1
Due imprese negli stessi locali. Ciascuna deve avere un direttore tecnico nominato.
A mio avviso il rapporto con l'impresa può essere anche di natura contrattuale (collaborazione occasionale) in quanto l'elencazione indicata dal legislatore non esclude altri tipi di rapporto (questo orientamento è quello assunto da giurisprudenza e Ministero in occasione di analoghe formulazioni legislative, ad esempio in tema di preposto alimentare).
CASO 2 - AFFITTO DI POLTRONA
In questo caso l'impresa è della ditta X mentre il soggetto A (estetista) opera nell'impresa come esterno e quindi quella non è la sede dell'impresa di A. Allora non serve alcun direttore tecnico.
Buonasera
Riprendo in mano il caso che a suo tempo si esaminava e mi chiedo.....
Potrebbe un centro benessere aprire un'attività di estetica, nominando come direttore tecnico un esterno formalizzando la cosa tramite un accordo tra le parti con specifica sui compensi? Nel nostro caso però ci sarebbe un professionista che farebbe da direttore tecnico, egli aprirebbe partita iva e collaborerebbe col centro come direttore (avendo i requisiti professionali) senza avere sede fissa di attività (la sede legale sarebbe a casa)....a me pare tiratissima e forse improbabile, anche perché il direttore tecnico dev'essere il titolare o il socio lavorante o il collaboratore o un dipendente o un associato in partecipazione....
Giusto?
Davide F
Buonasera
Riprendo in mano il caso che a suo tempo si esaminava e mi chiedo.....
Potrebbe un centro benessere aprire un'attività di estetica, nominando come direttore tecnico un esterno formalizzando la cosa tramite un accordo tra le parti con specifica sui compensi? Nel nostro caso però ci sarebbe un professionista che farebbe da direttore tecnico, egli aprirebbe partita iva e collaborerebbe col centro come direttore (avendo i requisiti professionali) senza avere sede fissa di attività (la sede legale sarebbe a casa)....a me pare tiratissima e forse improbabile, anche perché il direttore tecnico dev'essere il titolare o il socio lavorante o il collaboratore o un dipendente o un associato in partecipazione....
Giusto?
Davide F
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La norma prescrive che il direttore tecnico sia individuato nella figura del "titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa".
NON può essere un collaboratore esterno.
Buonasera
Riprendo in mano il caso che a suo tempo si esaminava e mi chiedo.....
Potrebbe un centro benessere aprire un'attività di estetica, nominando come direttore tecnico un esterno formalizzando la cosa tramite un accordo tra le parti con specifica sui compensi? Nel nostro caso però ci sarebbe un professionista che farebbe da direttore tecnico, egli aprirebbe partita iva e collaborerebbe col centro come direttore (avendo i requisiti professionali) senza avere sede fissa di attività (la sede legale sarebbe a casa)....a me pare tiratissima e forse improbabile, anche perché il direttore tecnico dev'essere il titolare o il socio lavorante o il collaboratore o un dipendente o un associato in partecipazione....
Giusto?
Davide F
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La norma prescrive che il direttore tecnico sia individuato nella figura del "titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa".
NON può essere un collaboratore esterno.
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Grazie mille Simone....è quanto pensavo anch'io...tra l'altro oltre a riportare questa cosa la legge 4 gennaio 1990 n.1 viene ribadito il divieto che il consulente possa essere un professionista esterno anche dalla circolare Ministero Sviluppo Economico n. 53305 del 01/04/2014.
Buona giornata
Davide F
Attività di estetista e di acconciatore: la disciplina normativa (12/12/2019)
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[b]SEDE[/b]: CESCOT - via Stoppiani, 6/8 - Arezzo - Piano terra
[b]DATA/ORARIO[/b]: 12 dicembre 2019 ore 9:30-13:30
[b]Programma e scheda di iscrizione nella brochure[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=52338.0