Buon giorno a tutti ho bisogno un enorme chiarimento
2 persone possono creare una societa' SRL o SNC di noleggio con conducente?????
Cioe' i comuni dicono tutti di si, colleghi con questa tipologia sono molti ma le cose non sono molto chiare e gradirei capire se esiste una normativa
Quindi : 8 notai su 10 dicono che sulla costituzione notarile questa tipologia di societa' posso essere solo o come consorzi o come cooperative e quindi non fanno questo tipo di atto.
il commercialista mi dice la stessa cosa del notaio non negando che tutto si puo' fare ma puo' darsi che a lungo termine possa uscire
noi siamo 2 soci e per una cooperativa bisogna essere in 3.
qualcuno puo' dirmi o darmi qualcosa di piu' certo
grazie
Vorrei aggiungere
Ma non e' che loro pensano che le licenze non devono essere intestate alle societa' o come i vigenti regolamenti
Qualora per l’esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a.,
S.r.l., ecc.) devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando
sono conferite alla società in qualità di dotazione d’impianto
qualcuno mi delucidi
grazie
La risposta sta tutta nella seguente norma:
[i]LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.
Art. 7. Figure giuridiche
1. I titolari di licenza per l'esercizo del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attivita', possono:
a) essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprieta' collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformita' alle norme vigenti sulla
cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
[u] d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attivita' di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.[/u]
2. Nei casi di cui al comma 1 e' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potra' essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
[/i]
Salve
in effetti questo che leggo e' chiaro,ma ci sono moltissime societa' snc e srl con questa tipologia
Non ho ben capito sia i dubbi ed anche il quesito, comunque:
La SNC ben si presta al requisito a) - essere iscritti, nella qualita' di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
La SRL d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attivita' di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1.
I presupposti sono l'esclusività dell'attività per la SRL e quanto meno la prevalenza dell'attività di NCC per una società artigiana.
Ok ho capito .
quindi si puo' sia snc che srl .
grazie mille sei stato molto prezioso
Buona sera Donato
oggi ho chiamato il commercialista dicendo di proseguire in una snc e lui mi ha risposto che dobbiamo trovare il notaio disposto a costituirla xche i suoi si sono tirati indietro