Data: 2013-05-15 19:49:07

Illegittimità regolamento edilizio con limiti ANTENNE

Illegittimità regolamento edilizio con limiti ANTENNE
Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1873 del 4 aprile 2013
Elettrosmog.Illegittimità regolamento edilizio con limiti alle altezze o distanze degli impianti radioelettrici dalle costruzioni circostanti
E’ illegittima la modifica al regolamento edilizio con la quale si dispone il divieto di installazione di impianti di telecomunicazione e radiodiffusione di altezza pari o superiore alla distanza dalla più vicina parete delle costruzioni circostanti o alla metà della distanza dal confine con le strade o terreni liberi privati. L’imposizione di distanze e altezze rispetto, non ad ambiti territoriali sensibili o di pregio, bensì rispetto a qualsiasi edificio del territorio comunale, viene a tradursi, per il suo carattere generalizzato, in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche, che l’art. 4 della legge n. 36/2000 riserva invece allo Stato attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, da introdursi con D.P.C.M., su proposta del ministro dell’ambiente di concerto con il ministro della salute e per quanto riguarda la individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti, ex art. 8, co. 6, della legge n. 36/2001, alle Regioni. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/elettrosmog/55-consiglio-di-stato55/9206-elettrosmogillegittimita-regolamento-edilizio-con-limiti-alle-altezze-o-distanze-degli-impianti-radioelettrici-dalle-costruzioni-circostanti.html

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