Caccia e animali. Esercizio di attività venatoria con mezzi vietati
Cass. Sez. III n. 16207 del 9 aprile 2013 (ud. 14 mar. 2013)
Devono ritenersi vietati non soltanto tutti i mezzi diretti ad abbattere la fauna selvatica diversi da quelli specificamente ammessi, ma anche tutti quegli accessori che il detentore aggiunge all'arma per renderla più offensiva e ciò in quanto il legislatore, nell'indicare le caratteristiche che l'arma deve avere per essere lecita, prende in considerazione solo quelle realizzate dal produttore, cosicché qualsiasi modificazione accessoria o sostitutiva di quella propria dell'arma, rende questa diversa da quella prevista dal legislatore e perciò non consentita, poiché in materia di caccia non vige la regola in forza della quale tutto ciò che non è espressamente vietato deve considerarsi consentito, ma quella opposta in base alla quale tutto ciò che non è espressamente consentito deve considerarsi vietato
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