Data: 2011-05-24 11:16:03

SALA GIOCHI......ECC...............

PER AMPLIARE IL NUMERO DEI VIDEO GIOCHI IN UN P.E. SITO NEL COMUNE DI RUFINA COSA OCCORRE????????

UN TITOLARE DI P.E DEVE AMPLIARE, IN UNA SALA DEL P.E.,  IL NUMERO DEI VIDEOGIOCHI DI CUI ALL'ART. 110 TULPS (NON VLT )

QUALI PRATICHE OCCORRONO??????? ???

MI HA DETTO LA COLLEGA DEL COMUNE DI PONTASSIEVE DI SCRIVERLE PER SEPERE LA PROCEDURA E LA MODULISTICA DA UTILIZZARE.............

CORDIALI SALUTI

riferimento id:1297

Data: 2011-05-26 05:05:17

Re: SALA GIOCHI......ECC...............


PER AMPLIARE IL NUMERO DEI VIDEO GIOCHI IN UN P.E. SITO NEL COMUNE DI RUFINA COSA OCCORRE????????

UN TITOLARE DI P.E DEVE AMPLIARE, IN UNA SALA DEL P.E.,  IL NUMERO DEI VIDEOGIOCHI DI CUI ALL'ART. 110 TULPS (NON VLT )

QUALI PRATICHE OCCORRONO??????? ???

MI HA DETTO LA COLLEGA DEL COMUNE DI PONTASSIEVE DI SCRIVERLE PER SEPERE LA PROCEDURA E LA MODULISTICA DA UTILIZZARE.............

CORDIALI SALUTI
[/quote]

Non occorre alcun adempimento verso il Comune.

Deve rispettare i LIMITI NUMERICI previsti dal decreto del 2003 che le riporto ed assicurarsi che le macchine siano "omologate" e dotate di autorizzazione dell'AAMS. Poi le può installare direttamente senza autorizzazioni, scia o comunicazioni

************
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DECRETO 27 ottobre 2003 
Determinazione  del  numero  massimo  di apparecchi e congegni di cui all'art.  110,
commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.),
che possono essere installati presso esercizi  pubblici,  circoli  privati  e  punti  di
raccolta di altri giochi autorizzati.
(GU n. 255 del 3-11-2003) 
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
  Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  14-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visti  i  commi  7 e 11 dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici;
  Considerato che il comma 6 dell'art. 22 della predetta legge n. 289 del  2002 
demanda  ad  un  decreto interdirigenziale di determinare, sulla  base  dei  criteri 
direttivi  fissati  dallo stesso comma, il numero  massimo  degli  apparecchi  o 
congegni  da  installare,  con riferimento  alle  diverse  tipologie,  nonche'  le 
prescrizioni  da osservare  ai  fini della loro installazione, ferme restando, in ogni
caso,  quelle  disposte  dall'Autorita' di pubblica sicurezza e dagli enti, anche
territoriali, competenti;
  Ritenuto,  in  relazione al combinato disposto dell'art. 110, comma 3,  del T.U.L.P.S.
e dell'art. 22, comma 6, della richiamata legge n. 289  del 2002, di dover individuare il
numero massimo di apparecchi o congegni  da  installare e le relative prescrizioni con
riferimento a quelli  di  cui  all'art.  110,  commi  6  e  7,  lettera  b), la cui
installazione    e'    consentita    negli    esercizi  assoggettati  all'autorizzazione  di 
cui  agli  articoli 86  e  88  del T.U.L.P.S. stesso;
  Ritenuto,    conformemente    agli    approfondimenti    svolti dall'Amministrazione 
autonoma  dei  monopoli  di Stato unitamente al Dipartimento  della  pubblica 
sicurezza,  di  dover  tener  conto, nell'adozione  del  decreto  interdirigenziale 
previsto  dal comma 6 dell'art.  22  della  ripetuta  legge  n.  289,  dei seguenti criteri
applicativi:
    dimensione  del  locale  od  area,  in  relazione  alla tipologia dell'attivita' svolta o,
se piu' d'una, di quella prevalente;
    ubicazione  del  locale  od  area,  in  ragione soprattutto delle esigenze di tutela dei
minori e delle persone ricoverate in luoghi di cura nonche' di rispetto delle attivita' di
culto;
    opportunita',  infine,  di  evitare  che l'offerta di gioco possa riguardare
esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro con  l'obbligo  della 
presenza di almeno un apparecchio di tipologia diversa  ovvero,  per  le sale giochi, di
un numero di apparecchi con vincite  in  denaro  non superiore a quello degli
apparecchi di altre tipologie;
  Visto  il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, reso nella seduta
del 24 luglio 2003; Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
  1.  Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni di  cui  all'art.
110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza 
(T.U.L.P.S.)  che  possono  essere installati  presso  esercizi  pubblici,  circoli  privati  e
punti di raccolta  di  altri  giochi  autorizzati,  nonche'  le  prescrizioni relative alla
installazione di tali apparecchi.
  2.  Ai  soli  fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i circoli  privati
assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del  T.U.L.P.S.,  nonche'  i  punti  di 
raccolta  di  altri  giochi assoggettati  ad  autorizzazione  ai sensi del successivo art. 88
del medesimo T.U., sono articolati in:
    a) bar, caffe' ed esercizi assimilabili, che hanno come attivita' prevalente  la 
vendita  al  minuto  e  la somministrazione di cibi e bevande;
    b) ristoranti,  fast-food,  osterie,  trattorie  ed  esercizi assimilabili, che hanno
come attivita' prevalente la somministrazione di pasti;
    c) stabilimenti  balneari, che hanno come attivita' prevalente la messa a
disposizione di servizi per la balneazione;
    d) alberghi,  locande  ed  esercizi  assimilabili, che hanno come attivita' prevalente
l'offerta di ospitalita';
    e) sale  pubbliche  da  gioco,  chiamate  convenzionalmente «sale giochi»,  ovvero 
locali  allestiti specificamente per lo svolgimento del  gioco  lecito  e  dotati  di 
apparecchi  da  divertimento  ed intrattenimento  automatici,  semiautomatici od
elettronici, oltre ad eventuali  altri  apparecchi  meccanici quali, ad esempio, bigliardi,
bigliardini, flipper o juke-box;
    f) circoli  privati,  organizzazioni,  associazioni  ed  enti collettivi  assimilabili,  di 
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica  4 aprile  2001,  n. 235, che svolgono
attivita' sociali e ricreative  riservate ai soli soci, purche' in possesso della licenza
per la somministrazione di cibi e bevande;
    g) agenzie  di  raccolta  delle  scommesse  ippiche e sportive ed altri  esercizi 
titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
    h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di  giochi,  titolari 
di  autorizzazione  ai  sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.
     
Art. 2.
Numero massimo degli apparecchi installabili
di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b)
  1.  In  ciascun  bar  ed  esercizio assimilabile e' installabile un apparecchio  o
congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di
superficie destinata alla somministrazione.
Il numero di tali apparecchi o congegni non puo' essere superiore a 2 fino  a  50 metri
quadrati di superficie, elevabile di una unita' per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino
ad un numero massimo pari a 4.
  2.  In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile e' installabile un  apparecchio  o
congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b),  ogni  30  metri  quadrati  di 
superficie  destinata  alla somministrazione.  Il  numero  di tali apparecchi o congegni
non puo' essere  superiore  a  2  fino  a  100  metri  quadrati di superficie, elevabile  di 
una unita' per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
  3. In ciascuno stabilimento balneare e' installabile un apparecchio o  congegno  di cui
all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 1.000 metri  quadrati  di superficie di
concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o congegni non puo' essere superiore a 2 fino a 2.500 metri  quadrati  di  superficie,  elevabile  di  una  unita' per
ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
  4.  In ciascun albergo ed esercizio assimilabile e' installabile un apparecchio  o
congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni  20  camere.  Il  numero  di
tali apparecchi o congegni non puo' essere  superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile
di una unita' ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.
  5.  In  ciascuna  sala  pubblica  da  gioco  e'  installabile  un apparecchio  di  cui 
all'art.  110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.
  6.  In  ciascun  agenzia  di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro  esercizio
titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.  e' installabile un
apparecchio o congegno di cui all'art. 110,  commi  6  e 7, lettera b), ogni 15 metri
quadrati di superficie del  locale.  Il numero di tali apparecchi o congegni non puo'
essere superiore  a  6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una  unita' 
per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.
  7.  In  ciascun  esercizio  che  raccoglie scommesse su incarico di concessionari  di 
giochi,  titolari  di  autorizzazione  ai  sensi dell'art.  88  del  T.U.L.P.S.,  e'  installabile 
un  apparecchio  o congegno  di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri
quadrati  di  superficie  del  locale. Il numero di tali apparecchi o congegni  non  puo' 
essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie,  elevabile  di  una  unita' 
per  ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
  8.  Per  i  circoli  privati,  organizzazioni, associazioni ed enti collettivi  assimilabili  di 
cui all'art. 1, comma 2, lettera f), si osservano  le  disposizioni dei precedenti commi 1
e 2, con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.
Art. 3.
Disposizioni generali
  1.  Gli  apparecchi  o  congegni  di cui  all'art. 110, commi 6 e 7, lettera  b),  del 
T.U.L.P.S.,  non  possono,  in  alcun caso, essere installati  negli  esercizi  pubblici, 
qualora gli stessi si trovino all'interno  di  ospedali,  luoghi  di  cura,  scuole  od 
istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
  2. In nessun caso e' consentita l'installazione degli apparecchi da gioco  all'esterno 
dei locali od aree destinati alle attivita' degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2.
  3.  Negli  esercizi  di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 2, l'offerta complessiva di
gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente
l'installazione, nei limiti quantitativi di cui  agli stessi commi, degli apparecchi o
congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. Negli esercizi di
cui al comma  5,  il  numero  di  apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi  6  e 
7,  lettera  b), non puo', comunque, essere superiore al numero  complessivo  delle 
altre  tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.
  4.  Negli  esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 dell'art. 2, gli apparecchi  o  congegni
di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del  T.U.L.P.S.  non possono essere contigui
agli apparecchi di altre tipologie.  Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art.
2, gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), sono collocati
in aree specificamente dedicate.
  5.  In  tutti  gli  esercizi  pubblici,  circoli privati o punti di raccolta  di  altri  giochi 
autorizzati,  il titolare della relativa autorizzazione  e'  tenuto  a far osservare il divieto
di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S.
Art. 4.
Disposizioni transitorie
  1.  Fino al 30 aprile 2004, nel computo del numero degli apparecchi o  congegni 
installabili  di  cui  all'art. 2, non si tiene conto di quelli  di  cui  all'art.  110,  comma 
7,  lettera  b),  installati anteriormente  alla  data  di  efficacia  del presente decreto,
per i quali  siano  stati  richiesti  e  rilasciati i relativi nulla osta e siano state assolte le
imposte per gli anni 2003 e 2004.  2.  Fino  al  collegamento  in  rete per la gestione telematica, il titolare  di  ciascun 
esercizio pubblico, circolo privato o punto di raccolta  di  altri  giochi  autorizzati  e' 
tenuto  a  comunicare l'installazione  di  apparecchi e congegni di cui all'art. 110,
comma 6,  nonche'  la  successiva disinstallazione degli stessi, secondo le modalita' 
ed  i  termini  che  saranno definiti dall'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di 
Stato d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.
    Roma, 27 ottobre 2003
                                        Il direttore generale
                                      dell'Amministrazione autonoma
                                        dei monopoli di Stato
                                                  Tino
  Il Capo della Polizia
  direttore generale
della pubblica sicurezza
      De Gennaro

riferimento id:1297

Data: 2011-05-26 06:21:21

Re: SALA GIOCHI......ECC...............

le chiedo un ulteriore chiarimento perchè la questione riguarda anche il mio comune......Ma se un p.e. in una stanza addiacente intende aprie una "sala giochi" installando solo video giochi e non VLT ma in numero maggiore rispetto a quello previsto dal Decreto che mi ha citato.....cosa occorre?????????????????

GRAZIE MA LA MATERIA MI E' MOLTO OSTICA

riferimento id:1297

Data: 2011-05-26 07:29:10

Re: SALA GIOCHI......ECC...............


le chiedo un ulteriore chiarimento perchè la questione riguarda anche il mio comune......Ma se un p.e. in una stanza addiacente intende aprie una "sala giochi" installando solo video giochi e non VLT ma in numero maggiore rispetto a quello previsto dal Decreto che mi ha citato.....cosa occorre?????????????????

GRAZIE MA LA MATERIA MI E' MOLTO OSTICA
[/quote]

Un conto è l'apertura della SALA GIOCHI, soggetta sempre e comunque a SCIA di avvio attività. Essa può essere aperta in locale separato, comunicante o nello stesso ambiente di un esercizio di somministrazione (negli ultimi due casi non potranno però essere installate VLT).
Se si apre una sala giochi NON SI APPLICANO più le norme del 2003 sui giochi ma i limiti numerici (più generosi) previsti dal decreto del 2007.


*****************

Gazzetta Ufficiale N. 27 del 2 Febbraio 2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 gennaio 2007
Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e
110;
Visto l'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente
l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui
all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. che possono
essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti
di raccolta di altri giochi autorizzati, nonche' le prescrizioni
relative alla installazione di tali apparecchi;
Viste le disposizioni introdotte dall'art. 38, commi 1 e 5, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, che indirizzano verso l'ulteriore ottimizzazione della
rete di vendita dei giochi pubblici ed alla progressiva
concentrazione della raccolta di gioco in punti di vendita
specializzati;
Viste le convenzioni di concessione relative all'affidamento della
raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici previsti dall'art. 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del gioco di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' della gestione
telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento;
Considerato che, in relazione al combinato disposto dell'art. 110,
comma 3, del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della predetta legge
n. 289 del 2002, e' demandata ad un provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la determinazione
del numero massimo degli apparecchi da installare presso punti di
vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici nonche' le prescrizioni da osservare ai
fini della loro installazione, con riferimento alle diverse
tipologie;
Ritenuto che il richiamato comma 6 indica, quali criteri direttivi,
la natura dell'attivita' prevalente svolta presso l'esercizio o il
locale e la superficie degli stessi, fermo restando, in ogni caso, il
possesso, da parte degli esercenti, delle licenze previste dal
T.U.L.P.S.;
Ritenuto, infine, di dover individuare specifici parametri per le
differenti tipologie di punti di vendita, in ragione della
coesistenza o meno di attivita' di raccolta di diversi giochi,
scommesse e concorsi ovvero delle differenti superfici dei locali
destinati alla raccolta;
Tenuto conto delle esigenze della maggiore sicurezza dell'offerta
di gioco e della migliore tutela dei consumatori, con particolare
riferimento alla tutela dei minori;
Decreta:

Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da
intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S.) che
possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di
vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38,
comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. Il decreto individua, altresi', le
prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti
apparecchi.
2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente
decreto si riferiscono ai seguenti punti di vendita, individuati
dall'art. 38, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso,
comunque, di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art.
88 del T.U.L.P.S.:
a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti
dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attivita'
principale la commercializzazione di giochi pubblici;
b) sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
c) sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente
per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da
divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od
elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad
esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.
3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si
intende la superficie dell'esercizio destinata alla
commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata
da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area
di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di
lavorazione, uffici e servizi.

Art. 2.
Numero massimo di apparecchi installabili
1. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2,
lettere a), e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110,
commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di
vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area
di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati e' comunque possibile
installare fino ad 8 apparecchi.
2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2,
lettera b), e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110,
commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un
massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia
inferiore a 600 metri quadrati e' comunque possibile installare fino
a 30 apparecchi.
3. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2,
lettera c), e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110,
commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di
vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.
110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non
puo' comunque superare il doppio del numero di apparecchi da
intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso
punto di vendita.

Art. 3.
Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi
1. In applicazione del divieto generale di partecipazione ai
giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai
soggetti di minore eta', l'ingresso e la permanenza nelle aree di
ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, nelle quali sono offerti
tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti.
Il punto di vendita e' tenuto ad assicurare il rispetto del divieto
anche mediante richiesta di esibizione di un documento di
riconoscimento valido.
2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2,
lettera b), gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in
locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che
apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree
separate, specificamente dedicate.
4. Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del
T.U.L.P.S., costituisce condizione imprescindibile per
l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la
dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla
rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni
ed integrazioni.
5. I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le
disposizioni tecniche definite da AAMS e con modalita' tali da
garantire:
a) la continuita' del collegamento tra apparecchio e rete
telematica;
b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in
materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni,
danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano
comprometterne il corretto funzionamento.
6. In nessun caso e' consentita l'installazione di apparecchi per
la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di
autorizzazione.

Art. 4.
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
il presente decreto sostituisce la disciplina prevista per i punti di
vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e g), del decreto
interdirettoriale 27 ottobre 2003.

Roma, 18 gennaio 2007

Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
1 Economia e finanze, foglio n. 141

riferimento id:1297
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it