PER AMPLIARE IL NUMERO DEI VIDEO GIOCHI IN UN P.E. SITO NEL COMUNE DI RUFINA COSA OCCORRE????????
UN TITOLARE DI P.E DEVE AMPLIARE, IN UNA SALA DEL P.E., IL NUMERO DEI VIDEOGIOCHI DI CUI ALL'ART. 110 TULPS (NON VLT )
QUALI PRATICHE OCCORRONO??????? ???
MI HA DETTO LA COLLEGA DEL COMUNE DI PONTASSIEVE DI SCRIVERLE PER SEPERE LA PROCEDURA E LA MODULISTICA DA UTILIZZARE.............
CORDIALI SALUTI
PER AMPLIARE IL NUMERO DEI VIDEO GIOCHI IN UN P.E. SITO NEL COMUNE DI RUFINA COSA OCCORRE????????
UN TITOLARE DI P.E DEVE AMPLIARE, IN UNA SALA DEL P.E., IL NUMERO DEI VIDEOGIOCHI DI CUI ALL'ART. 110 TULPS (NON VLT )
QUALI PRATICHE OCCORRONO??????? ???
MI HA DETTO LA COLLEGA DEL COMUNE DI PONTASSIEVE DI SCRIVERLE PER SEPERE LA PROCEDURA E LA MODULISTICA DA UTILIZZARE.............
CORDIALI SALUTI
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Non occorre alcun adempimento verso il Comune.
Deve rispettare i LIMITI NUMERICI previsti dal decreto del 2003 che le riporto ed assicurarsi che le macchine siano "omologate" e dotate di autorizzazione dell'AAMS. Poi le può installare direttamente senza autorizzazioni, scia o comunicazioni
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 ottobre 2003
Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110,
commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.),
che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di
raccolta di altri giochi autorizzati.
(GU n. 255 del 3-11-2003)
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Visto l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i commi 7 e 11 dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici;
Considerato che il comma 6 dell'art. 22 della predetta legge n. 289 del 2002
demanda ad un decreto interdirigenziale di determinare, sulla base dei criteri
direttivi fissati dallo stesso comma, il numero massimo degli apparecchi o
congegni da installare, con riferimento alle diverse tipologie, nonche' le
prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione, ferme restando, in ogni
caso, quelle disposte dall'Autorita' di pubblica sicurezza e dagli enti, anche
territoriali, competenti;
Ritenuto, in relazione al combinato disposto dell'art. 110, comma 3, del T.U.L.P.S.
e dell'art. 22, comma 6, della richiamata legge n. 289 del 2002, di dover individuare il
numero massimo di apparecchi o congegni da installare e le relative prescrizioni con
riferimento a quelli di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), la cui
installazione e' consentita negli esercizi assoggettati all'autorizzazione di
cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. stesso;
Ritenuto, conformemente agli approfondimenti svolti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato unitamente al Dipartimento della pubblica
sicurezza, di dover tener conto, nell'adozione del decreto interdirigenziale
previsto dal comma 6 dell'art. 22 della ripetuta legge n. 289, dei seguenti criteri
applicativi:
dimensione del locale od area, in relazione alla tipologia dell'attivita' svolta o,
se piu' d'una, di quella prevalente;
ubicazione del locale od area, in ragione soprattutto delle esigenze di tutela dei
minori e delle persone ricoverate in luoghi di cura nonche' di rispetto delle attivita' di
culto;
opportunita', infine, di evitare che l'offerta di gioco possa riguardare
esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro con l'obbligo della
presenza di almeno un apparecchio di tipologia diversa ovvero, per le sale giochi, di
un numero di apparecchi con vincite in denaro non superiore a quello degli
apparecchi di altre tipologie;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, reso nella seduta
del 24 luglio 2003; Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art.
110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
(T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e
punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonche' le prescrizioni relative alla
installazione di tali apparecchi.
2. Ai soli fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i circoli privati
assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nonche' i punti di
raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 88
del medesimo T.U., sono articolati in:
a) bar, caffe' ed esercizi assimilabili, che hanno come attivita' prevalente la
vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;
b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno
come attivita' prevalente la somministrazione di pasti;
c) stabilimenti balneari, che hanno come attivita' prevalente la messa a
disposizione di servizi per la balneazione;
d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attivita' prevalente
l'offerta di ospitalita';
e) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente «sale giochi», ovvero
locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di
apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od
elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi,
bigliardini, flipper o juke-box;
f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono
attivita' sociali e ricreative riservate ai soli soci, purche' in possesso della licenza
per la somministrazione di cibi e bevande;
g) agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi
titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;
h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari
di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.
Art. 2.
Numero massimo degli apparecchi installabili
di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b)
1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile e' installabile un apparecchio o
congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di
superficie destinata alla somministrazione.
Il numero di tali apparecchi o congegni non puo' essere superiore a 2 fino a 50 metri
quadrati di superficie, elevabile di una unita' per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino
ad un numero massimo pari a 4.
2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile e' installabile un apparecchio o
congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 30 metri quadrati di
superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni
non puo' essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di
una unita' per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
3. In ciascuno stabilimento balneare e' installabile un apparecchio o congegno di cui
all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 1.000 metri quadrati di superficie di
concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o congegni non puo' essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie, elevabile di una unita' per
ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile e' installabile un apparecchio o
congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 20 camere. Il numero di
tali apparecchi o congegni non puo' essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile
di una unita' ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.
5. In ciascuna sala pubblica da gioco e' installabile un apparecchio di cui
all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.
6. In ciascun agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio
titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. e' installabile un
apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri
quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non puo'
essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unita'
per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.
7. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di
giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., e' installabile
un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri
quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non puo'
essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unita'
per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
8. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di
cui all'art. 1, comma 2, lettera f), si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1
e 2, con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.
Art. 3.
Disposizioni generali
1. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del
T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici,
qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od
istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.
2. In nessun caso e' consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno
dei locali od aree destinati alle attivita' degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2.
3. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 2, l'offerta complessiva di
gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente
l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o
congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. Negli esercizi di
cui al comma 5, il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e
7, lettera b), non puo', comunque, essere superiore al numero complessivo delle
altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.
4. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 dell'art. 2, gli apparecchi o congegni
di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. non possono essere contigui
agli apparecchi di altre tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art.
2, gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), sono collocati
in aree specificamente dedicate.
5. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi
autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione e' tenuto a far osservare il divieto
di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S.
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. Fino al 30 aprile 2004, nel computo del numero degli apparecchi o congegni
installabili di cui all'art. 2, non si tiene conto di quelli di cui all'art. 110, comma
7, lettera b), installati anteriormente alla data di efficacia del presente decreto,
per i quali siano stati richiesti e rilasciati i relativi nulla osta e siano state assolte le
imposte per gli anni 2003 e 2004. 2. Fino al collegamento in rete per la gestione telematica, il titolare di ciascun
esercizio pubblico, circolo privato o punto di raccolta di altri giochi autorizzati e'
tenuto a comunicare l'installazione di apparecchi e congegni di cui all'art. 110,
comma 6, nonche' la successiva disinstallazione degli stessi, secondo le modalita'
ed i termini che saranno definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Roma, 27 ottobre 2003
Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Tino
Il Capo della Polizia
direttore generale
della pubblica sicurezza
De Gennaro
le chiedo un ulteriore chiarimento perchè la questione riguarda anche il mio comune......Ma se un p.e. in una stanza addiacente intende aprie una "sala giochi" installando solo video giochi e non VLT ma in numero maggiore rispetto a quello previsto dal Decreto che mi ha citato.....cosa occorre?????????????????
GRAZIE MA LA MATERIA MI E' MOLTO OSTICA
le chiedo un ulteriore chiarimento perchè la questione riguarda anche il mio comune......Ma se un p.e. in una stanza addiacente intende aprie una "sala giochi" installando solo video giochi e non VLT ma in numero maggiore rispetto a quello previsto dal Decreto che mi ha citato.....cosa occorre?????????????????
GRAZIE MA LA MATERIA MI E' MOLTO OSTICA
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Un conto è l'apertura della SALA GIOCHI, soggetta sempre e comunque a SCIA di avvio attività. Essa può essere aperta in locale separato, comunicante o nello stesso ambiente di un esercizio di somministrazione (negli ultimi due casi non potranno però essere installate VLT).
Se si apre una sala giochi NON SI APPLICANO più le norme del 2003 sui giochi ma i limiti numerici (più generosi) previsti dal decreto del 2007.
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Gazzetta Ufficiale N. 27 del 2 Febbraio 2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 gennaio 2007
Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed
integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e
110;
Visto l'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente
l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui
all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. che possono
essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti
di raccolta di altri giochi autorizzati, nonche' le prescrizioni
relative alla installazione di tali apparecchi;
Viste le disposizioni introdotte dall'art. 38, commi 1 e 5, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, che indirizzano verso l'ulteriore ottimizzazione della
rete di vendita dei giochi pubblici ed alla progressiva
concentrazione della raccolta di gioco in punti di vendita
specializzati;
Viste le convenzioni di concessione relative all'affidamento della
raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici previsti dall'art. 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del gioco di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonche' della gestione
telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento;
Considerato che, in relazione al combinato disposto dell'art. 110,
comma 3, del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della predetta legge
n. 289 del 2002, e' demandata ad un provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la determinazione
del numero massimo degli apparecchi da installare presso punti di
vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici nonche' le prescrizioni da osservare ai
fini della loro installazione, con riferimento alle diverse
tipologie;
Ritenuto che il richiamato comma 6 indica, quali criteri direttivi,
la natura dell'attivita' prevalente svolta presso l'esercizio o il
locale e la superficie degli stessi, fermo restando, in ogni caso, il
possesso, da parte degli esercenti, delle licenze previste dal
T.U.L.P.S.;
Ritenuto, infine, di dover individuare specifici parametri per le
differenti tipologie di punti di vendita, in ragione della
coesistenza o meno di attivita' di raccolta di diversi giochi,
scommesse e concorsi ovvero delle differenti superfici dei locali
destinati alla raccolta;
Tenuto conto delle esigenze della maggiore sicurezza dell'offerta
di gioco e della migliore tutela dei consumatori, con particolare
riferimento alla tutela dei minori;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da
intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S.) che
possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di
vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38,
comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248. Il decreto individua, altresi', le
prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti
apparecchi.
2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente
decreto si riferiscono ai seguenti punti di vendita, individuati
dall'art. 38, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso,
comunque, di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art.
88 del T.U.L.P.S.:
a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti
dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attivita'
principale la commercializzazione di giochi pubblici;
b) sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
c) sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente
per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da
divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od
elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad
esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.
3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si
intende la superficie dell'esercizio destinata alla
commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata
da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area
di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di
lavorazione, uffici e servizi.
Art. 2.
Numero massimo di apparecchi installabili
1. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2,
lettere a), e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110,
commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di
vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area
di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati e' comunque possibile
installare fino ad 8 apparecchi.
2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2,
lettera b), e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110,
commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un
massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia
inferiore a 600 metri quadrati e' comunque possibile installare fino
a 30 apparecchi.
3. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2,
lettera c), e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110,
commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di
vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.
110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non
puo' comunque superare il doppio del numero di apparecchi da
intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso
punto di vendita.
Art. 3.
Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi
1. In applicazione del divieto generale di partecipazione ai
giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai
soggetti di minore eta', l'ingresso e la permanenza nelle aree di
ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, nelle quali sono offerti
tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti.
Il punto di vendita e' tenuto ad assicurare il rispetto del divieto
anche mediante richiesta di esibizione di un documento di
riconoscimento valido.
2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2,
lettera b), gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in
locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al
decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che
apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree
separate, specificamente dedicate.
4. Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del
T.U.L.P.S., costituisce condizione imprescindibile per
l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la
dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla
rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni
ed integrazioni.
5. I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le
disposizioni tecniche definite da AAMS e con modalita' tali da
garantire:
a) la continuita' del collegamento tra apparecchio e rete
telematica;
b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in
materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;
c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni,
danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano
comprometterne il corretto funzionamento.
6. In nessun caso e' consentita l'installazione di apparecchi per
la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di
autorizzazione.
Art. 4.
Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
il presente decreto sostituisce la disciplina prevista per i punti di
vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e g), del decreto
interdirettoriale 27 ottobre 2003.
Roma, 18 gennaio 2007
Il direttore generale: Tino
Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
1 Economia e finanze, foglio n. 141