Data: 2011-05-24 07:52:36

contenitore distributore mobile di carburanti

L'installazione di contenitore - distributore mobile ad uso privato per liquidi di categoria C è soggetto a DIA da presentarsi al Comune competente ex art. 61 comma 3 del Codice del Commercio. Tale disposizione contrasta con la normativa nazionale? (Procedura di infrazione n. 4365/2004 per incompatibilità delle disposizioni statali e regionali ai principi comunitari).

Nella hp che una ditta abbia installato il distributore di cui sopra senza aver presentato alcuna dia e sia stata sanzionata da Arpat, il Comune come deve comportarsi?
Deve applicare la sanzione o può adottare la normativa statale che non prevede la dia per l'installazione?

Grazie e a presto.

Diletta.

riferimento id:1292

Data: 2011-05-26 05:11:01

Re: contenitore distributore mobile di carburanti


L'installazione di contenitore - distributore mobile ad uso privato per liquidi di categoria C è soggetto a DIA da presentarsi al Comune competente ex art. 61 comma 3 del Codice del Commercio. Tale disposizione contrasta con la normativa nazionale? (Procedura di infrazione n. 4365/2004 per incompatibilità delle disposizioni statali e regionali ai principi comunitari).

Nella hp che una ditta abbia installato il distributore di cui sopra senza aver presentato alcuna dia e sia stata sanzionata da Arpat, il Comune come deve comportarsi?
Deve applicare la sanzione o può adottare la normativa statale che non prevede la dia per l'installazione?
Grazie e a presto.
Diletta.
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La Commissione europea avviava a suo tempo una Procedura d’infrazione (n.4365/2004) in
materia di distribuzione di carburanti per incompatibilità delle disposizioni statali e regionali, ai
principi comunitari ed in particolare con gli articoli 43 e seguenti del Trattato CE che prevedono
la  libertà di stabilimento e di esercizio di impresa all’interno dell’Unione Europea. 
Con l’articolo 83 bis, commi 17-22 della l. 6 agosto 2008 n. 133 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, recante disposizioni  urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria) lo Stato, in risposta ai rilievi sollevati dalla Commissione, ha
provveduto alla liberalizzazione del settore, stabilendo l’eliminazione dei “vincoli con finalità
commerciale”, vale a dire la soppressione di distanze e superfici minime commerciali nonché
delle restrizioni o obblighi relativamente all’offerta di attività e servizi integrativi relativi
all’attività di distribuzione di carburanti. A tali disposizioni statali, poiché emanate nell’esercizio
della competenza esclusiva statale in materia di “tutela della concorrenza” e di “determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni” (art.117  della Costituzione), è da riconoscersi il carattere
della prevalenza sulle norme regionali in contrasto.

LA NORMATIVA NAZIONALE ERA IN CONTRASTO CON QUELLA COMUNITARIA NON PER LA PRESENZA DI UN REGIME DI DIA MA PER LA PRESENZA DI DISTANZE E PARAMETRI NUMERICI.

L'OBBLIGO DELLA DIA, OGGI SCIA, RIMANE E LA SUA MANCANZA RIMANE SANZIONABILE.

QUINDI DEVI PROCEDERE CON L'ORDINANZA INGIUNZIONE

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