E’ stata presentata al Suap una SCIA per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con i corrispondenti allegati, tra cui il modello relativo alla Notifica igienico sanitaria che ho inviato alla ASL competente.
La ASL mi invia la seguente istruttoria “ la comunicazione relativa alla notifica igienico-sanitaria inviata a questa ASL non può essere accettata in quanto il locale ha un’altezza di mt. 2,60 e quindi inferiore a mt. 2,70”. Null’altro dice, forse volutamente, ovvero non si pronuncia se l’altezza di mt. 2,60 è indice di mancanza del requisito igienico sanitario del locale.
Faccio presente che all’interno della documentazione inviata il locale risulta accatastato all’Agenzia delle Entrate come C1 (commerciale) e risulta realizzato nel lontano 1962, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge Ponte, il locale è ubicato nel centro storico di PRG.
Da parte mia ho inviato comunicazione all’impresa assegnando 10 giorni per presentare osservazioni in merito anche mediante presentazione di un eventuale, se esistente, certificato di agibilità dei locali, considerato che presso l’ufficio urbanistico-edilizia l’archivio è presente solo a partire dal 1967.
Nel caso in cui non riesco a venire in possesso del certificato di agibilità, ho grosse difficoltà in base al parere, monco, della ASL ( che dice e e non dice) e ai dati dell’accatastamento in mio possesso di procedere all’annullamento della SCIA, in quanto i locali attualmente non avrebbero l’altezza minima richiesta per essere agibili. ( a proposito l’altezza minima di mt. 2,70 la posso rilevare da qualche norma statale, regionale o altro?).
Puoi aiutarmi.
Grazie
E’ stata presentata al Suap una SCIA per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con i corrispondenti allegati, tra cui il modello relativo alla Notifica igienico sanitaria che ho inviato alla ASL competente.
La ASL mi invia la seguente istruttoria “ la comunicazione relativa alla notifica igienico-sanitaria inviata a questa ASL non può essere accettata in quanto il locale ha un’altezza di mt. 2,60 e quindi inferiore a mt. 2,70”. Null’altro dice, forse volutamente, ovvero non si pronuncia se l’altezza di mt. 2,60 è indice di mancanza del requisito igienico sanitario del locale.
Faccio presente che all’interno della documentazione inviata il locale risulta accatastato all’Agenzia delle Entrate come C1 (commerciale) e risulta realizzato nel lontano 1962, ovvero prima dell’entrata in vigore della legge Ponte, il locale è ubicato nel centro storico di PRG.
Da parte mia ho inviato comunicazione all’impresa assegnando 10 giorni per presentare osservazioni in merito anche mediante presentazione di un eventuale, se esistente, certificato di agibilità dei locali, considerato che presso l’ufficio urbanistico-edilizia l’archivio è presente solo a partire dal 1967.
Nel caso in cui non riesco a venire in possesso del certificato di agibilità, ho grosse difficoltà in base al parere, monco, della ASL ( che dice e e non dice) e ai dati dell’accatastamento in mio possesso di procedere all’annullamento della SCIA, in quanto i locali attualmente non avrebbero l’altezza minima richiesta per essere agibili. ( a proposito l’altezza minima di mt. 2,70 la posso rilevare da qualche norma statale, regionale o altro?).
Puoi aiutarmi.
Grazie
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Le certezze:
1) non esiste annullamento della SCIA
2) la comunicazione della ASL non è idonea a determinare alcun effetto. Se la ASL ritiene che non vi siano i requisiti deve prescrivere l'adeguamento o disporre direttamente la chiusura
3) tu non puoi fare niente anche perchè l'immobile sembra risultare urbanisticamente conforme.
Io scriverei alla ASL:
"In relazione alla nota del .... prot. ..... avente ad oggetto ............. segnaliamo che non sussistono elementi tali da configurare un potere di intervento da parte di questa Amministrazione. Restano fermi i poteri di controllo e repressivi dell'autorità di vigilanza sanitaria ai sensi del reg. ce 882/2004.
Distinti saluti"
Grazie come sempre per la tua puntualità
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