Visto che l'art. 30, comma 5, del D.lgs 114/98, come giustamente mi faceva notare nella sua risposta, non introduce divieti ma semplicemente li richiama, quale è la norma originaria che vieta specificatamente il commercio di preziosi su aree pubbliche?
Grazie
Visto che l'art. 30, comma 5, del D.lgs 114/98, come giustamente mi faceva notare nella sua risposta, non introduce divieti ma semplicemente li richiama, quale è la norma originaria che vieta specificatamente il commercio di preziosi su aree pubbliche?
Grazie
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Il divieto si ricava dal TULPS (art. 127 Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse) e dal relativo regolamento di attuazione (Art. 245 - La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse).
Infatti tutte le disposizioni del TULPS, in particolare quelle attinenti la SICUREZZA e gli obblighi speciali di sorvegliabilità sono INCOMPATIBILI con l'esercizio in forma itinerante o su posteggio.