Salve, il divieto di denominare con lo stesso nome due attività ricettive, vale anche per gli affittacamere professionali?
Dalla norma derei di no...ma è meglio una conferma!
Grazie
Salve, il divieto di denominare con lo stesso nome due attività ricettive, vale anche per gli affittacamere professionali?
Dalla norma derei di no...ma è meglio una conferma!
Grazie
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Sì, vale anche per gli affittacamere professionali. La norma è quella riportata che nel 2007 è stata modificata per ricomprendervi TUTTE le tipologie ricettive, anche extralberghiere
Regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R
Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo ( LR 23 marzo 2000, n. 42)
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima del 3 maggio 2001
Art. 13
Denominazione ([color=red]Articolo così sostituito con Dpgr 7 agosto 2007, n. 46/R , art. 4.[/color])
1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente titolo non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio dei comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue; non è inoltre consentito di assumere la denominazione di una azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigente in materia, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dalla effettiva cessazione dell'azienda.
2. Il comune verifica il rispetto di quanto disposto al comma 1, a seguito della presentazione di denuncia inizio attività nonché nei casi di mutamento della denominazione.
3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia diversa da quella dichiarata, fatte salve le situazioni esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento.