Data: 2013-05-09 15:37:47

Recupero m,anterile ferroso a domicilio dei privati

Ho ricevuto una richiesta per avvio attività di commercio itinerante per recupero di elettrodomestici e materiale ferroso.
Ritengo però che non possa essere trattato come semplice commercio itinerante poiché il soggetto ritira il materiale presso le abitazioni dei privati e poi lo rivende ad altri soggetti che trattano questa tipologia di materiali. Inoltre, se non sbaglio, questo tipo di materiale è classificato come rifiuto speciale non pericoloso.
Sul sito della provincia ho trovato il procedimento semplificato che riguarda l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui al  DM 5/2/98 che consiste nella presentazione di una comunicazione inizio attività recupero rifiuti art. 216 D.Lgs. 152/2006. E' giusto ?
Anche se in quantità minime questa attività avrà la necessità di disporre di un'area di stoccaggio. Ammesso che l'area sia urbanisticamente compatibile, ci sono, e se sì, quali altri adempimenti da rispettare ?
Chiedo cortesemente un chiarimento ed un riepilogo normativo e procedurale in relazione allo svolgimento dell'attività richiesta.

Grazie.

riferimento id:12837

Data: 2013-05-11 06:25:14

Re:Recupero m,anterile ferroso a domicilio dei privati


Ho ricevuto una richiesta per avvio attività di commercio itinerante per recupero di elettrodomestici e materiale ferroso.
Ritengo però che non possa essere trattato come semplice commercio itinerante poiché il soggetto ritira il materiale presso le abitazioni dei privati e poi lo rivende ad altri soggetti che trattano questa tipologia di materiali. Inoltre, se non sbaglio, questo tipo di materiale è classificato come rifiuto speciale non pericoloso.
Sul sito della provincia ho trovato il procedimento semplificato che riguarda l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui al  DM 5/2/98 che consiste nella presentazione di una comunicazione inizio attività recupero rifiuti art. 216 D.Lgs. 152/2006. E' giusto ?
Anche se in quantità minime questa attività avrà la necessità di disporre di un'area di stoccaggio. Ammesso che l'area sia urbanisticamente compatibile, ci sono, e se sì, quali altri adempimenti da rispettare ?
Chiedo cortesemente un chiarimento ed un riepilogo normativo e procedurale in relazione allo svolgimento dell'attività richiesta.

Grazie.
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Ciao, ho trattato più volte l'argomento.
Vedi: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1413.msg3247#msg3247

Vedi anche: http://lexambiente.it/cerca-nel-sito.html?query=ambulante

riferimento id:12837

Data: 2014-05-08 07:19:15

Re:Recupero m,anterile ferroso a domicilio dei privati

Contrasto all'economia sommersa nel campo dei rottamatori

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19296.new#new

riferimento id:12837

Data: 2015-12-24 19:22:04

Re:Recupero m,anterile ferroso a domicilio dei privati

Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame - NUOVE NORME

[img width=300 height=240]http://www.casertace.net/wp-content/uploads/2013/11/Rame.jpg[/img]

Art-. 30 del Disegno di legge: S. 1676. - "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (2093-B) - APPROVATO DEFINITIVAMENTE - nuove norme in materia

[color=red][b]Art. 30. (Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame).[/b][/color]

      1. All'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

      «1-bis. Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all'articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5».

[b]TESTO COMPLETO: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31039.0[/b]

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