Data: 2013-05-09 14:09:34

subingresso impianto carburanti

Ho ricevuto una lettera di una ditta petrolifera che comunica il subentro per cessione d'azienda in due impianti carburanti, in cui l'unico dato indicato è l'atto notarile, che viene allegato. E'sufficiente o deve acquisire la dichiarazione del possesso dei requsiti morali? La L.R.28/2005 tra l'altro non prevede neanche più la comunicazione al comune per il subentro ma solo all'Agenzia delle Dogane che mi pare una lcauna di non poco conto se le ditte si attenessero alla lettera dell legge. Devo reintestare la licenza petrolifera o mi limito ad allegarvi la comunicazione?
grazie.

riferimento id:12833

Data: 2013-05-09 14:48:36

Re:subingresso impianto carburanti


Ho ricevuto una lettera di una ditta petrolifera che comunica il subentro per cessione d'azienda in due impianti carburanti, in cui l'unico dato indicato è l'atto notarile, che viene allegato. E'sufficiente o deve acquisire la dichiarazione del possesso dei requsiti morali? La L.R.28/2005 tra l'altro non prevede neanche più la comunicazione al comune per il subentro ma solo all'Agenzia delle Dogane che mi pare una lcauna di non poco conto se le ditte si attenessero alla lettera dell legge. Devo reintestare la licenza petrolifera o mi limito ad allegarvi la comunicazione?
grazie.
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La disposizione dell'art. 78 va letta in combinato con l'art. 74 sul subingresso in generale. Quindi si comunica al SUAP ed inoltre all'Agenzia delle Dogane.
Non si fa reintestazione.


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L.R. 7-2-2005 n. 28
Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.
Pubblicata nel B.U. Toscana 10 febbraio 2005, n. 11, parte prima.

Art. 74
Subingresso.

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 77.

3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 14 ed impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (136).

4. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque (137):

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;

b) entro un anno dalla morte del titolare.

5. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

6. Nei casi di cui al comma 5, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 14, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.


Art. 78
Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti.

1. Il subingresso nella titolarità di un impianto di distribuzione di carburanti è comunicato dal subentrante all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.

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