Ciao, :)
un'azienda agricola presenta la scia per inizio attività di agriturismo con una piscina ad uso collettivo.
la piscina è stata edificata in data anteriore alla legge Regionale 9 marzo 2006,n. 8 e non ha i requisiti previsti dalla suddetta norma.
la ditta ha allegato una dichiarazione che provvederà ad adeguare la piscina entro il marzo del 2014, senza aver prodotto la SCIA.
Vorrei sapere se l'azienda deve presentare ugalmente la SCIA per la piscina.
Rosita Ciucci :D
A parere mio il soggetto dichiarante sta operando in maniera illegittima.
So che il problema è complesso e molti comuni stanno un po’ interpretando la normativa in modo abbastanza elastico, inoltre è probabile che da qui al 2014 la regione intervenga ancora con altre modifiche alla normativa, ma stando così le cose, le proroghe per gli adeguamenti sono concedibili solo alle piscine in esercizio (non già costruite) alla data di entrata in vigore del regolamento.
L’art. 19 della legge 8/2006 ultima versione recita (mod. dalla LR 81/12):
[i]1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5 (ndr 20/03/2010 – DPGR n. 23R/2010), si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del 20 marzo 2014.
2. Abrogato.
3. Nel caso di impossibilità tecnica di adeguamento alle norme previste dalla presente legge e dal regolamento regionale di cui all' articolo 5 , allo scopo di mantenere comunque un congruo livello di attività negli impianti esistenti, è prevista una deroga definitiva, limitatamente ad alcuni requisiti individuati nel regolamento di cui all' articolo 5.
4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune, previa acquisizione del parere dell'azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti, definito dal regolamento regionale di cui all' articolo 5 , rapportata alle carenze dell'impianto e comunque non inferiore al 25 per cento[/i].
Poi c’è l’art. 18
[i]Art. 18 - Sanzioni
1. I titolari delle piscine di cui all' articolo 3 , comma 1, lettera a), che esercitano l'attività senza l'autorizzazione di cui all' articolo 13 , o senza la SCIA di cui all' articolo 14 , sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 6.000,00. La sanzione comporta l'immediata chiusura dell'impianto.[/i]
Io, sinceramente, non ci vedo soluzioni. Il soggetto deve presentare la SCIA ma presentandola non può dichiarare il rispetto dei requisiti.
L’unica scappatoia potrebbe essere quella, in ambito di controlli sulla SCIA di cui all’art. 19 della legge n. 241/1990, di concedere un congruo termine ai fini dell’adeguamento (leggi l’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 19) ma arrivare al 2014 la vedo una cosa poco ragionevole e non adeguata rispetto all’interesse pubblico da tutelare e rispetto a chi, invece, ha fatto in modo di essere in regola.