Data: 2013-05-08 10:47:22

Commercio al dettaglio per mezzo distributori automatici

Si chiede gentilmente conoscere se, ai sensi della vigente normativa, sia possibile porre in commercio per mezzo di distributori automatici (collocato in sala giochi ove è consentito l'accesso ai soli maggiorenni) birra in lattina (gradazione alcolica 4.7 % vol.) .

Si chiede altresì qualche approfondimento sull'intricata materia: ad esempio è possibile effettuare la suddetta vendita in altri tipi di area privata (ove vi sia anche presenza di minorenni), mettendo in atto modalità che consentano di usufruire di tale servizio nel rispetto delle norme in materia di orari per il commercio di bevande alcoliche (a titolo esemplificativo attraverso tessere magnetiche prepagate che permettano il funzionamento dell'apparecchio e quindi la possibilità di acquisto fino a una determinata ora e da rilasciare solo a chi abbia compiuto la maggiore età)?

Si ringrazia per la collaborazione
Cordiali saluti

riferimento id:12817

Data: 2013-05-08 17:07:46

Re:Commercio al dettaglio per mezzo distributori automatici

Il recente decreto legge n. 158/2012 (lo può trovare su normattiva.it) ha modificato varie norme sugli alcolici, ne riporto una parte:
[i]Chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta.
Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da  500 a 2000 euro con la sospensione dell'attività per tre mesi[/i].

All'articolo 689 del codice penale, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
[i]La stessa pena di cui al primo comma si  applica  a chi  pone  in essere una delle condotte  di  cui al  medesimo comma, [b]attraverso distributori automatici[/b] che non consentano la  rilevazione  dei  dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura  ottica  dei documenti. La pena di  cui  al  periodo  precedente  non  si  applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare  il controllo dei dati anagrafici[/i].

Quindi, se il distributore non ha un lettore ottico come quello delle macchinette delle sigarette non può esercitare l’attività a meno che non sia sempre presente e si prenda la responsabilità della verifica dell’età. Nel caso di sala giochi può andare bene senza lettore perché c’è qualcuno che controlla l’ingresso.

C’è da dire, inoltre che alcune regioni vietano del tutto la vendita degli alcolici tramite distributori automatici (vedi Toscana), dovrei approfondire per vedere se anche la Puglia ha una normativa del genere ma non mi sembra.

Inoltre, sappia che se crea uno spazio stabile su suolo privato per la vendita di qualcosa lei avrà bisogno di una destinazione d’uso commerciale perché darà vita ad un qualcosa che è equiparabile ad una “bottega”.  La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

Per approfiondire il discorso della vendita/somministrazione alcolici (a prescindere dalla distribuzione automatica) guardi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=12647.0

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