Il valore dell’atto formale di cancellazione di una societa’ dal registro delle imprese
Corte cassazione, sez. penale, 28 settembre 2010, n. 35001
L’atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese, così come il suo scioglimento, con l’instaurazione della fase di liquidazione, non determina l’estinzione della società ove non siano esauriti tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo a seguito della procedura di liquidazione, ovvero non siano definite tutte le controversie giudiziari in corso con i terzi, e non determina, conseguentemente, in relazione a detti rapporti, rimasti in sospeso e non definiti la perdita della legittimazione processuale della società e un mutamento nella rappresentanza sostanziale e processuale della stessa, che permane in capo ai medesimi organi che la rappresentavano prima della cancellazione.
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