Buongiorno
a seguito di richiesta del certificato del casellario giudiziale per il titolare di un nuovo esercizio di somministrazione alimenti e bevande, ho un dubbio nell'interpretare tale certificato
La pesona in oggetto riporta la seguente segnalazione:
30/06/2000 SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI DEL TRIBUNALE DI xxxxx IRREVOCABILE IL 23/10/2000
VIOLAZIONE ALL'ART. 5 LETTERA D D.L. 30/04/1962 N. 283
DISPOSITIVO: AMMENDA .....
23/02/2010 CON ORDINANZA DEL G.I.P. APPLICATO L'INDULTO AI SENSI DELLA L 241/2006 PENA PRINCIPALE CONDONATA: L'INTERA PENA DELL'AMMENDA
ora leggendo il comma 3 dell'art. 71 d.lgs 59/2010 mi pare di capire che il motivo ostativo viene meno decorsi 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata e, qualora essa sia estinta, il termine di 5 anni si conta dal passaggio in giudicato della sentenza di estinzione
nel mio caso quindi i 5 anni si devono contare dalla data dell'ordinanza del GIP che applica l'indulto?
In questo caso la persona non avrebbe i requisiti morali per la gestione dell'attività
Ho capito bene?
Grazie a chi vorrà rispondermi
Cristina
Buongiorno
a seguito di richiesta del certificato del casellario giudiziale per il titolare di un nuovo esercizio di somministrazione alimenti e bevande, ho un dubbio nell'interpretare tale certificato
La pesona in oggetto riporta la seguente segnalazione:
30/06/2000 SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI DEL TRIBUNALE DI xxxxx IRREVOCABILE IL 23/10/2000
VIOLAZIONE ALL'ART. 5 LETTERA D D.L. 30/04/1962 N. 283
DISPOSITIVO: AMMENDA .....
23/02/2010 CON ORDINANZA DEL G.I.P. APPLICATO L'INDULTO AI SENSI DELLA L 241/2006 PENA PRINCIPALE CONDONATA: L'INTERA PENA DELL'AMMENDA
ora leggendo il comma 3 dell'art. 71 d.lgs 59/2010 mi pare di capire che il motivo ostativo viene meno decorsi 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata e, qualora essa sia estinta, il termine di 5 anni si conta dal passaggio in giudicato della sentenza di estinzione
nel mio caso quindi i 5 anni si devono contare dalla data dell'ordinanza del GIP che applica l'indulto?
In questo caso la persona non avrebbe i requisiti morali per la gestione dell'attività
Ho capito bene?
Grazie a chi vorrà rispondermi
Cristina
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Ciao, a mio avviso il soggetto HA I REQUISITI in quanto la pena è stata applicata nel 2000 mentre nel 2010 è stata solo rivista applicando la misura dell'indulto.
ma scusa Simone i 5 anni non si contano da quando la pena è scontata?
ho qui sotto mano una nota del MISE n. 0045166 del 06/05/2010 (che ho scaricato dal sito ;) ) che a pag 18 quando parla dell'art. 71 al punto 11.3 dice "i 5 anni indicati vengono conteggiati dal giorno in cui la pena è stata scontata (cioè completamente espiata, se trattasi di pena detentiva o pagata se pecuniaria) o si è in altro modo estinta (per amnistia impropria per prescrizione, per concessione della grazia o dell'indulto"
ora se questo tizio ha avuto l'indulto nel 2010 i 5 anni non si contano da li?
ma scusa Simone i 5 anni non si contano da quando la pena è scontata?
ho qui sotto mano una nota del MISE n. 0045166 del 06/05/2010 (che ho scaricato dal sito ;) ) che a pag 18 quando parla dell'art. 71 al punto 11.3 dice "i 5 anni indicati vengono conteggiati dal giorno in cui la pena è stata scontata (cioè completamente espiata, se trattasi di pena detentiva o pagata se pecuniaria) o si è in altro modo estinta (per amnistia impropria per prescrizione, per concessione della grazia o dell'indulto"
ora se questo tizio ha avuto l'indulto nel 2010 i 5 anni non si contano da li?
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Conosco (ed ho pubblicato la nota MISE) che non condivido quanto alla pena pecuniaria.
Il pagamento della pena infatti NON RISULTA da alcun archivio (non è registrato al casellario) e dubito che, anche in caso di verifiche, tu riesca ad accedere alla data di effettivo pagamento (salvo che te la comunichi spontaneamente l'interessato).
Inoltre ritengo che in caso di pena pecuniaria, AI FINI AMMINISTRATIVI, la pena è scontata con l'applicazione della stessa .... altrimenti arriveremmo al paradosso che in caso di mancato pagamento per MANCATA O TARDIVA (come spesso avviene) richiesta dell'Amministrazione la causa ostativa si protragga per anni e decenni (come in questo caso).
Nel caso di specie NON sei nemmeno sicuro che il pagamento non sia stato effettuato!!!
Scusa se non l'ho precisato bene prima, ma a mio avviso in caso di pena pecuniaria la data è quella della sentenza.
Grazie Simone,
mi permetto però di farti (posso darti del tu?) ancora una mia riflessione
se la pena pecuniaria fosse stata pagata non avrebbe avuto l'indulto in quanto il reato si sarebbe estinto no?
Comunque credo di aver trovato una soluzione che salva "capra e cavoli"
Visto che la legge sull'indulto è del 2006 in pratica lui da quella data ne ha usufruito ... e i 5 anni sono passati
poco conta che la cosa sia stata recepita amministrativamente nel 2010 con una atto meramente ricognitivo
lui ha beneficiato dell'indulto dal 2006 e io da li conto i 5 anni
ti pare un ragionamento campato in aria?
Grazie ancora!!
Grazie Simone,
mi permetto però di farti (posso darti del tu?) ancora una mia riflessione
se la pena pecuniaria fosse stata pagata non avrebbe avuto l'indulto in quanto il reato si sarebbe estinto no?
Comunque credo di aver trovato una soluzione che salva "capra e cavoli"
Visto che la legge sull'indulto è del 2006 in pratica lui da quella data ne ha usufruito ... e i 5 anni sono passati
poco conta che la cosa sia stata recepita amministrativamente nel 2010 con una atto meramente ricognitivo
lui ha beneficiato dell'indulto dal 2006 e io da li conto i 5 anni
ti pare un ragionamento campato in aria?
Grazie ancora!!
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Ciao,
certo che DEVI darmi del tu.
In realtà tutti e 3 i ragionamenti HANNO DELLE PECCHE.
Il primo tuo (si parte dal 2010) in quanto legato ad evento casuale della richiesta di pagamento dell'amministrazione giudiziaria
Il mio perchè legato ad un concetto di PENA SCONTATA diverso da quello penalistico
L'ultimo che hai detto in quanto l'indulto non opera ope legis e non opera ex tunc (art. 183 del codice penale: Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengon)
Diciamo che ritengo preferibile la mia soluzione che tiene viva la capra che mangia meno cavoli di quelli che mangia con la tua soluzione
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
A favore della tua prima tesi invece c'è questo parere legale:
http://www.ucer.camcom.it/progetto-network/aree-gruppi/pareri-legali-anno-2010/parere-22-requisiti-onorabilita
Per approfondimenti:
http://www.diritto.it/docs/archivio/1/20847.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Indulto
http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1595
http://www.altrodiritto.unifi.it/sportell/esecuest/penapec.htm
Grazie moltissime!!!
mi sono tolta un peso ;)