Domanda: Gli Enti coinvolti, nel mio caso la prefettura, non rispettando i termini, entro i quali rispondermi sulla certificazione antimafia, nonostante i continui solleciti telefonici, come devo comportarmi?
Premetto che la richiesta è stata fatta nei tempi dovuti, 06/03/2013, ma ad oggi non ho ricevuto risposta.
Saluti Orlando
Domanda: Gli Enti coinvolti, nel mio caso la prefettura, non rispettando i termini, entro i quali rispondermi sulla certificazione antimafia, nonostante i continui solleciti telefonici, come devo comportarmi?
Premetto che la richiesta è stata fatta nei tempi dovuti, 06/03/2013, ma ad oggi non ho ricevuto risposta.
Saluti Orlando
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Alla base della tua richiesta c'è una autocertificazione dell'interessato e quindi il ritardo nella verifica dell'autocertificazione non determina alcun danno in quanto il procedimento DEVE ANDARE AVANTI a prescindere dall'esito delle verifiche (se tu l'avessi sospeso o comunque ritardato incorreresti in responsabilità).
Ricordo invece che il DPR 445/2000 SANZIONA il ritardo nella verifica delle autocertificazioni (per il quale è previsto il termine di 30 giorni)
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D.P.R. 28-12-2000 n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
Articolo 72 (L) Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli (171)
1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.
[color=red][b]3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.[/b][/color]