Data: 2013-05-04 08:03:52

Urbanistica.Legittimità diniego sanatoria per un impianto di frantumazione di in

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1776, del 27 marzo 2013
Urbanistica.Legittimità diniego sanatoria per un impianto di frantumazione di inerti provvisorio
E’ legittimo il diniego di concessione in sanatoria della messa in opera di un impianto di frantumazione di inerti, già oggetto di autorizzazione provvisoria, poi non rinnovata, di carattere assolutamente accessorio ad opere funzionali alla attività svolta. Non può formare oggetto di condono edilizio (ai sensi dell’art. 31 della l. n. 47/1985) una costruzione meramente precaria, ossia l’opera destinata ad essere rimossa non appena soddisfatto lo scopo per cui è stata realizzata, anche se costruzione industriale. Del resto l'eventuale applicazione del condono edilizio a tale fattispecie avrebbe l'effetto di rendere durevole un'installazione di natura meramente provvisoria, così da snaturare la funzione dell'art. 31 della l. n. 47/1985. Non si può definire abusiva e non è, quindi, condonabile, l'opera edilizia realizzata in base ad un'autorizzazione "in precario", a nulla rilevandone neppure l'eventuale illegittimità. Quindi, ai sensi dell'art. 31 l. 28 febbraio 1985 n. 47, non può formare oggetto di condono edilizio una costruzione meramente precaria, ossia l'opera edilizia destinata ad essere rimossa non appena soddisfatto lo scopo per cui essa è stata realizzata. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/9185-urbanisticalegittimita-diniego-sanatoria-per-un-impianto-di-frantumazione-di-inerti-provvisorio.html

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