Ciao,
un imprenditore agricolo effettua l'attività di agriturismo limitatamente alla degustazione, e utilizza allo scopo un locale commerciale non ubicato in azienda (correttamente segnalato in DUA, 852, SCIA ecc). Vorrei sapere se è corretto ai sensi dell'art. 17 della L.R. 30/03, dal momento che si parla di possibilità di utilizzo di edifici posti all'esterno dei beni fondiari per le attività ex art 14 l. 30 (culturali ricreative ecc) e non mi pare per quelle ex art 15.
Grazie.
[i]Art. 17 della LR 30/2003 - Immobili destinati all'attività agrituristica
1. Possono essere utilizzati per l'attività agrituristica:
a) i locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo o nei centri abitati, compatibilmente con le caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo in cui esso è ubicato come specificato nel regolamento di attuazione, qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in un comune limitrofo;
b) gli altri edifici o parti di essi esistenti sul fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso;
c) i volumi derivanti da interventi di ristrutturazione urbanistica se ammessi dagli strumenti urbanistici comunali, o dagli atti di governo del territorio, di sostituzione edilizia nonché da addizioni o trasferimenti di volumetrie che rientrino nella ristrutturazione edilizia ai sensi dell' articolo 79 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);
[b]d) gli edifici posti all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa per l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali.[/b]
2. L’attività agrituristica può essere svolta sia in edifici con destinazione d’uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione.[/i]
Anche io ho sempre dato l'interpretazione che hai dato tu. Un conto sono gli eventi di cui all'art. 14 e un conto sono le degustazioni.
Infatti se si va a vedere l'art. 2 della legge:
[i]2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:
a) dare alloggio in appositi locali aziendali;
b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;
[b]c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;[/b]
[b]d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.[/i][/b]
Ed ancora l'art. 14:
[i]1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, [b]possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda[/b], fermo restando il rispetto della connessione. [/i]
L'unico trait d'union potrebbe essere rappresentato dagli assaggi svolti come "eventi promozionali" (vedi la lettera d dell'art. 2), che comunque sono cosa diversa delle degustazioni. Infatti leggendo l'art. 16 della legge rubricato "[i]Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità[/i]":
[i]1. Le aziende agrituristiche che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, [b]che rientrano nelle attività di cui all’articolo 14[/b].[/i]