Data: 2013-05-03 07:03:23

commercio preziosi su aree pubbliche

L'esposizione ed il commercio di oggetti preziosi su aree pubbliche è vietato dall'art. 30 del decreto legislativo n. 114/1998. Ma il Codice del Commercio della Regione Toscana disapplica tale decreto legislativo con esclusione di alcuni articoli (ma non l'art. 30). Quindi il commercio su aree pubbliche di preziosi è consentito se il regolamento comunale vigente non lo vieta espressamente?

riferimento id:12704

Data: 2013-05-03 15:24:28

Re:commercio preziosi su aree pubbliche


L'esposizione ed il commercio di oggetti preziosi su aree pubbliche è vietato dall'art. 30 del decreto legislativo n. 114/1998. Ma il Codice del Commercio della Regione Toscana disapplica tale decreto legislativo con esclusione di alcuni articoli (ma non l'art. 30). Quindi il commercio su aree pubbliche di preziosi è consentito se il regolamento comunale vigente non lo vieta espressamente?
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L'art. 30 comma 5 NON è disposizione che introduce nuovi divieti, ma LI RICHIAMA ("resta salvo .....").
Pertanto la sua disapplicazione non fa venir meno il divieto originario contenuto nel TULPS e quindi anche in Toscana permane il divieto dell'esposizione per la vendita di preziosi.

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