MEZZI PUBBLICITARI: niente scia nè silenzio-assenso
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T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, 05-02-2010, n. 55
L'istituto del silenzio-assenso non si applica ai procedimenti relativi alla installazione di cartelli pubblicitari e non all'affissione diretta di materiale pubblicitario sui cartelli medesimi.
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 06-04-2009, n. 3141
Costituisce jus receptum chel'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari attraverso il meccanismo del silenzio assenso (in base al citato Regolamento comunale ed alla più generale previsione dell'art. 20 L. n. 241/1990), non trova applicazione allorché la posa dei mezzi avviene su suolo pubblico, essendo necessario, in tale caso, un esplicito provvedimento concessorio.
Cass. civ. Sez. I, 01-03-2007, n. 4869
L'istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica. Ne consegue che, per il combinato disposto della predetta norma e dell'art. 23 codice della strada - D.Lgs. n. 285 del 1992, non possono essere impiantati lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione.
Cass. civ. Sez. II, 01-03-2007, n. 4869 (rv. 595082)
L'istituto del silenzio-assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 della legge n. 241 del 1990 in termini generali, non è di portata illimitata, ma contiene deroghe per gli atti e i procedimenti indicati nel quarto comma dello stesso articolo, tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica. Ne consegue che, per il combinato disposto della predetta norma e dell'art. 23 codice della strada, non possono essere impiantati lungo le strade cartelli pubblicitari in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione. (Rigetta, Giud. pace Borgomanero, 4 Agosto 2003)
T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 16-01-2007, n. 37
Va rilevato che l'esistenza di un obbligo, per l'Amministrazione, di adottare un provvedimento espresso, a fronte della domanda di installazione di cartelli pubblicitari, appare fuori discussione, alla luce della normativa in materia. Infatti, l'art. 23del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), allorché subordina l'installazione all'autorizzazione o al nulla-osta dell'ente proprietario della strada (cfr. commi 4° e 5°), implica necessariamente che, a fronte della domanda di autorizzazione del soggetto interessato, l'amministrazione proprietaria si pronunci esplicitamente, nel rispetto, del resto, del generale principio dell'art. 2 della L. n. 241/1990. Inoltre, l'art. 53, comma 5°, del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della strada), impone, per i casi di autorizzazione di cui all'art. 23, comma 4°, del Codice, che l'ufficio competente si pronunci entro il termine di sessanta giorni.