Nelle more del giudizio la P.A. può convalidare l'atto amministrativo
L'ammissibilità della convalida di un atto nelle more del giudizio è da ritenersi ormai fuor di dubbio in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (C.d.S., sez. IV, 14 ottobre 2011, n. 5538), per quanto, proprio con riferimento alla disposizione contenuta nell’art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è stato affermato che essa consente la convalida o la ratifica degli atti viziati da incompetenza anche in pendenza di gravame, in sede amministrativa o giurisdizionale, anche di appello, con la sola esclusione dell’ipotesi che sia intervenuta una sentenza passata in giudicato (C.d.S., sez. IV 29 maggio 2009, n. 3371; 31 maggio 2007, n. 2894; 28 febbraio 2005, n. 739), fermo restando che essa è tuttora vigente e compatibile con le disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (C.d.S., sez. VI, 7 maggio 2009, n. 2840).
(Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 24.4.2013, n. 2278)
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