Illegittima esclusione architetti per impianti omologati ISPESL
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1550, del 15 marzo 2013
http://lexambiente.it/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/9154-urbanisticae-illegittima-lesclusione-della-competenza-degli-architetti-in-materia-di-impianti-soggetti-ad-omologazione-ispesl.html
Urbanistica.E’ illegittima l’esclusione della competenza degli architetti in materia di impianti soggetti ad omologazione ISPESL.
E’ illegittimo il provvedimento dell’8 ottobre 1999 dell’ISPESL che, di fronte alla progettazione di un’opera accessoria all’edificazione, ritiene che questa, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento univoco e funzionale con l’opera di edilizia civile e, quindi, permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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