Data: 2013-05-02 06:36:01

Lottizzazione abusiva e ruolo del notaio - Cass. Sez. III n. 15981 del 8/4/2013

Cass. Sez. III n. 15981 del 8 aprile 2013 (ud. 28 feb. 2013)
Pres. Teresi Est. Fiale Ric. PM in proc. Moretti
Urbanistica. Lottizzazione abusiva e ruolo del notaio

Nell’illecito lottizzatorio, non può ritenersi assiomaticamente sussistente la buona fede dell’acquirente per il solo fatto che quegli si sia rivolto ad un notaio quale pubblico ufficiale rogante. Le parti stipulanti infatti - proprio al fine specifico di non fare emergere elementi indiziari di uno scopo lottizzatorio dell'attività negoziale - potrebbero rendere dichiarazioni non veritiere, surrettiziamente Incomplete o nebulose, oppure produrre documentazione parziale e non corrispondente alla realtà. Lo stesso notaio, infine, potrebbe concorrere alla lottizzazione abusiva, sia contribuendo con la propria condotta alla realizzazione dell’evento illecito (facendo proprio il fine degli autori del reato, magari anche con attiva induzione propiziatoria) sia per violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del 2° comma dell’art. 1176 cod. civ. L’intervento del notaio non garantisce una sorta di “ripulitura giuridica" della originaria illegalità dell’immobile abusivo, permettendo che esso resti definitivamente radicato sul territorio, né può consentire all'acquirente di godere di un acquisto dolosamente o colposamente attuato in ordine ad un bene di provenienza illecita ed al costruttore abusivo di conseguire comunque il suo illecito fine di lucro. Argomentandosi in senso difforme (come efficacemente rilevato In dottrina) lo scempio territoriale, che è intollerabile perché perpetrato in violazione anche dei doveri di solidarietà sociale di cui all’art. 2 della Costituzione, diventerebbe praticamente Intoccabile e la cultura dell'illegalità diventerebbe diritto acquisito.
http://lexambiente.it/urbanistica/160-cassazione-penale160/9235-urbanistica-lottizzazione-abusiva-e-ruolo-del-notaio.html

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