Data: 2013-04-30 14:54:53

VERIFICA ANTIMAFIA e CASELLARIO

Ho bisogno di alcuni chiarimenti sulle verifiche in oggetto:

Ai sensi dell'art. 85 del DLgs 159/2011 sono cambiati (ampliati) i soggetti su cui va fatta la verifica antimafia.
In particolare mi è capitato il caso di una SRL che cambia composizione del CdA.
Entra nel CdA una Cooperativa, con la qualifica di socio.

E' necessario che la verifica antimafia sia fatta anche sul legale rappr. e tutti i membri del CdA della Cooperativa, oltre che della SRL?

In generale poi, riguardo al comma 2 bis dell'art 85 che impone di fare la verifica antimafia anche sui soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 per tutte le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, come ci si deve comportare? Dobbiamo chiedere al soggetto che presenta la pratica, laddove esistenti che ci comunichi anche i nominativi di tali soggetti e produca la loro autocertificazione del possesso di questo requisito? Dalle visure camerali accessibili con parix web questi dati non sono visibili
Nel caso specifico devo richiederlo sia per la SRL che per la COOP?

Riguardo al preposto, leggendo l'art. 71 del D.Lgs 59/2010 mi sembra di capire che se si tratta di un soggetto esterno alla società, non debba essere fatta la verifica antimafia su di lui, giusto?

Infine (spero), quand'è che si configura un reato relativo ad infrazioni alle norme sui giochi tale da impedire l'esercizio dell'attività di somministrazione, sempre secondo l'art. 71?

Grazie

riferimento id:12638

Data: 2013-05-02 08:12:31

Re:VERIFICA ANTIMAFIA e CASELLARIO

Ai sensi dell'art. 85 del DLgs 159/2011 sono cambiati (ampliati) i soggetti su cui va fatta la verifica antimafia.
In particolare mi è capitato il caso di una SRL che cambia composizione del CdA.
Entra nel CdA una Cooperativa, con la qualifica di socio.
E' necessario che la verifica antimafia sia fatta anche sul legale rappr. e tutti i membri del CdA della Cooperativa, oltre che della SRL?

[color=red]A parere mio no. E’ sufficiente che il legale rappresentante esegua dichiarazione sostitutiva indicando, fra le altre cose, gli estremi del socio soggetto giuridico.[/color]

In generale poi, riguardo al comma 2 bis dell'art 85 che impone di fare la verifica antimafia anche sui soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 per tutte le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, come ci si deve comportare? Dobbiamo chiedere al soggetto che presenta la pratica, laddove esistenti che ci comunichi anche i nominativi di tali soggetti e produca la loro autocertificazione del possesso di questo requisito?

[color=red]Puoi far usare il modello dichiarazione sostitutiva che trovi qua:
http://www.prefettura.it/firenze/contenuti/14254.htm ( Modello dichiarazione sostitutiva leg. rappr. certificato iscrizione CCIAA)
e seguire le istruzioni che trovi.[/color]

Dalle visure camerali accessibili con parix web questi dati non sono visibili
Nel caso specifico devo richiederlo sia per la SRL che per la COOP?

[color=red]Se vuoi richiedere la visura completa puoi farlo in via telematica presso la CCIAA. In genere la CCIAA risponde velocemente allegando il pdf della visura completa
[/color]

Riguardo al preposto, leggendo l'art. 71 del D.Lgs 59/2010 mi sembra di capire che se si tratta di un soggetto esterno alla società, non debba essere fatta la verifica antimafia su di lui, giusto?

[color=red]L’antimafia si applica anche al direttore tecnico, nella cui definizione (almeno in questa ratio) può rientrare il “preposto”.[/color]

Infine (spero), quand'è che si configura un reato relativo ad infrazioni alle norme sui giochi tale da impedire l'esercizio dell'attività di somministrazione, sempre secondo l'art. 71?

[color=red]La questione aveva provocato dei problemi nella prima stesura del l’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010.
Con il d.lgs. n. 147/2012 la locuzione riferita ai giochi contenuta nell’art. 71, comma 2 del d.lgs. n. 59/2010 è stata modificata nel senso che l’impedimento all’esercizio dell’attività non più legato alle semplici “infrazioni alle norme sui giochi” ma ai “reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi”, con l’esclusione, quindi, delle fattispecie di natura amministrativa.
Fermo restando il presupposto ostativo all’esercizio dell’attività di somministrazione in caso di reati concernenti “il gioco d’azzardo e le scommesse clandestine”, il riferimento ai  “reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi”, fa pensare all’illecito penale che rientra nella categoria delle “infrazioni alle norme sui giochi” di cui all’art. 723 c.p., che sanziona “l’esercizio abusivo di un gioco non di azzardo”.
[/color]


[color=red]Allego un specchietto riassuntivo e una circolare[/color]

riferimento id:12638

Data: 2013-05-02 10:40:24

Re:VERIFICA ANTIMAFIA e CASELLARIO

Grazie per la risposta completa ed esaustiva.

Tuttavia vi segnalo che proprio oggi abbiamo ricevuto una comunicazione dalla Prefettura di Arezzo, che, tra le altre cose, in merito ai soggetti su cui va richiesta la verifica antimafia precisa che:
" la stessa documentazione di cui al punto 1 (visura camerale aggiornata) va acquisita anche per le società che costituiscano uno dei soggetti di cui all'art. 85(Es: socio) rispetto all'impresa interessata" ....quindi mi pare di capire che devo verificare anche i soggetti compenenti la Coop socia della SRL.

Tra l'altro ho avuto modo di verificare che nella visura della COOP, sono indicati anche tutti i membri del collegio sindacale e i sindaci.
Quello che non ho capito è se assieme alla comunicazione antimafia devo inviare in prefettura anche la visura camerale.

[color=red]A parere mio puoi inviare l'autocertificazione resa nell'apposito modello oppure la visura. Nella prassi si invia la visura ma se guardi le istruzioni del link che ti ho incollato le cose sono alternative.[/color]

Chiedo infine conferma del seguente ragionamento:
in base all'art.89 per le autorizzazioni relative ad attività private che possono essere intraprese su scia (quindi anche quelle della LR28/2005), è consentita l'autocertificazione in sostituzione della comunicazione antimafia, quindi per l'avvio di queste attività (compreso commercio) è sufficiente che la PA acquisisca la comunicazione antimafia e pertanto non devono essere  controllati anche i familiari conviventi di cui all'informativa antimafia. Torna?

[color=red]Nei nostri casi siamo nel campo della "comunicazione" antimafia. Il discorso dei familiari è qualcosa che riguarda l' "informazione" antimafia. Quindi mi torna.[/color]

PS
approfitta della disponibilità per chiedere l'indicazione di un testo esplicativo sul diritto commerciale aggiornato da studiare/consultare. Ho visto su internet questo testo "Compendio di diritto Commerciale " anno 2013 ed Simone. Può essere un valido strumento? grazie

[color=red]Qua non saprei e non voglio fare pubblicità. Se vai in una libreria con testi universitari sapranno consigliarti al meglio. L'unica cosa che ti posso dire è quella di comprare un testo aggiornato e di usare il web per verificare e approfondire.[/color]

Elisa

riferimento id:12638

Data: 2017-03-28 13:46:38

Re:VERIFICA ANTIMAFIA e CASELLARIO

Revoca della licenza taxi conseguente ad informativa antimafia

Tar Reggio Calabria 24 marzo 2017, n. 241

http://buff.ly/2neBnzW

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