Data: 2013-04-30 07:50:56

Modalità per svolgere lavoro straordinario e suo pagamento

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3465 del 2002, proposto da:
BALDASSARRE ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avv. Fiorino Ruggio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Ripamonti, n. 66
contro
MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO REGIONE CARABINIERI LOMBARDIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1
per l’annullamento
- del provvedimento del Comando Regione Carabinieri Lombardia, comunicato in data 5 settembre 2002, contenente reiezione dell’istanza presentata dal signor Roberto Baldassarre al fine di ottenere il compenso per lavoro straordinario svolto nel periodo dal 23 giugno 1995 al 24 luglio 1995;
- nonché per l’accertamento dell’obbligo della amministrazione di corrispondere il predetto compenso aggiuntivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La presente controversia riguarda il diritto del ricorrente, vice brigadiere in servizio (all’epoca del deposito del ricorso introduttivo) presso la Stazione dei Carabinieri di Cariano (LE), al compenso per il lavoro straordinario che questi afferma aver prestato, nel periodo dal 23 giugno 1995 al 24 luglio 1995, quando si trovava in servizio provvisorio presso la Rete Scatter di Dosso dei Galli (BS).
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza del 27 febbraio 2013, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
II. Il ricorso non può essere accolto.
II.1. Ai fini del rigetto è sufficiente richiamare il pacifico orientamento della giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 19 febbraio 2013, n. 996; Consiglio di Stato, sez. III, 24 novembre 2012, n. 5953) alla cui stregua, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla retribuzione e l’obbligo dell’Amministrazione di corrisponderla atteso che, altrimenti, si determinerebbe l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato con quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, ma non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità; la retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l’ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui, ai sensi dell'art. 97 cost., deve essere improntata l’azione della Pubblica amministrazione. La preventiva autorizzazione, difatti, implica la verifica in concreto delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro e rappresenta lo strumento per evitare che, con incontrollate erogazioni di somme di danaro per prestazioni di lavoro straordinario, si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio con grave nocumento dell'equilibrio finanziario dei conti pubblici. Solo in via eccezionale è consentito il suo espletamento senza preventiva autorizzazione in caso di improcrastinabili esigenze di servizio, purché intervenga autorizzazione postuma a sanatoria.
II.2. Orbene, spettava al ricorrente, che pretende il pagamento dell’emolumento, dimostrare l’esistenza dei relativi presupposti, consistenti nell’autorizzazione preventiva o a sanatoria o nella dimostrazione del verificarsi di una situazione di fatto che avesse reso imprescindibile lo svolgimento delle prestazioni straordinarie; ciò in applicazione del principio di cui all'art. 2967 c.c. Tale onere non è stato soddisfatto, anzi è incontestata la circostanza che i competenti organi dell’amministrazione né ex ante avevano autorizzato alcunché (tale non potendosi certo intendere la circolare del Comando Nato Interforze dal 4 agosto 1962, citata nel ricorso introduttivo), ne ex post avevano ratificato l’utilità delle asserite prestazioni eccedenti (avendone previamente accertato necessità e sostenibilità di spesa).
III. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione, che si liquida complessivamente in € 500,00.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 08/03/2013

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