Un opeartore itinerante di commercio su aree pubbliche autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande è stato sanzionato dalla Polizia Locale in quanto esercitava attività di vendita su area pubblica alle ore 01.00. Effettivamente il comma b) dell'art. 111 della L.R. 6/2010 indica come fascia massima del commercio su aree pubbliche tra le ore 5.00 e le ore 24.00.
Il mio dubbio è questo: non è in alcun modo possibile permettere l'esercizio dell'attività anche oltre le ore 24.00?
Un opeartore itinerante di commercio su aree pubbliche autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande è stato sanzionato dalla Polizia Locale in quanto esercitava attività di vendita su area pubblica alle ore 01.00. Effettivamente il comma b) dell'art. 111 della L.R. 6/2010 indica come fascia massima del commercio su aree pubbliche tra le ore 5.00 e le ore 24.00.
Il mio dubbio è questo: non è in alcun modo possibile permettere l'esercizio dell'attività anche oltre le ore 24.00?
[/quote]
A mio avviso è possibile in quanto l'articolo 111 recita: "1. Il comune nello stabilire gli orari per il commercio su aree pubbliche si attiene ai seguenti indirizzi:"
Quindi si tratta di INDIRIZZI e non norme vincolanti.
Pertanto il Sindaco, nel suo generale potere di disciplina della materia degli orari (art. 54 del TUEL) può prevedere anche una diversa articolazione degli orari, del tutto giustificata per gli operatori su area pubblica