Ciao Simone,
recentemente la Regione Puglia ha approvato la nuova modulistica relativa all’apertura di esercizi di vicinato (COM/SCIA da 1 a 11) nel cui “quadro autocertificazione” sono riportati i requisiti professionali sotto descritti. Per me sono poco chiari e incompleti.
Ad oggi devo modificare la precedente modulistica inserendo detti requisiti regionali o posso continuare ad applicare quelli già previsti dal d. lgs. 59/2010, come sotto descritti?
Scusami per la lunghezza del messaggio e grazie in anticipo.
Requisiti professionali previsti nella nuova modulistica regionale approvata con determina dirigenziale n. 98 del 25.03.2011 e reg. reg. n. 3/2011
-Di aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare,
nome dell’istituto_________sede__________;
oggetto del corso__________anno di conclusione_______.
-Di aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l’attività di vendita di prodotti del settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande
Nome impresa______________sede_____________________;
Nome impresa______________sede_____________________;
quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all’INPS, dal_______al_____________;
addetto all’amministrazione, regolarmente iscritto all’INPS, dal_______al________;
addetto alla vendita, regolarmente iscritto all’INPS, dal_______al________;
addetto alla preparazione degli alimenti, regolarmente iscritto all’INPS, dal_______al________;
socio lavoratore, regolarmente iscritto all’INPS, dal_______al________________;
quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal_______al________;
-Di aver esercitato in proprio l’attività di vendita dei prodotti del settore alimentare
Tipo di attività______________dal__________al________________;
n. ischi. Registro Imprese CCIAA di_____________R.E.A. n._______;
-di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti e bevande
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Requisiti professionali previsti dall’art. 71 del d. lgs. 59/2010 integrati dalle diverse risoluzioni ministeriali
-Di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano:
nome del soggetto organizzatore__________sede___________
oggetto del corso____ anno di conclusione_______riconosciuto dalla Regione mediante_____;
-Di aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS):
Nome impresa______________sede_____________________;
Nome cooperativa___________sede_____________________;
quale dipendente qualificato, dal _____________al_________;
quale socio lavoratore, dal______________al_____________;
quale coadiutore familiare, regolarmente iscritto all’INPS, dal_______al________;
-Di aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio (anche non continuativi):
ð l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, ovvero
ð l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Tipo di attività______________dal__________al____________
Registro Imprese CCIAA di_____________R.E.A. n._______;
(circ. minist. Prot. n. 0053422 del 18.05.2010);
-Di essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC), ex legge 426/1971, presso la CCIAA di ________con il n._____ in data______per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o per uno dei gruppi individuati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2, del D.M. 04.08.88, n. 375, prima del 04.07.2006:
Iscrizione al REC presso la Camera di Commercio di _____al n._______in data_______ per:
le seguenti tabelle merceologiche_________________;
l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
( circ. Min. n. 3603/c del 28/09/2006 e risol. Min. prot. n. 0053422 del 18.05.2010 );
-Di aver superato l’esame di idoneità all’esercizio dell’attività di ð somministrazione di alimenti e bevande ð vendita all’ingrosso e/o al dettaglio di prodotti alimentari, precedentemente all’entrata in vigore della legge 248/2006 (04.07.06) presso la Camera di Commercio di______, pur non avendo mai chiesto e/o ottenuto l’iscrizione al REC (risoluz. Min. prot. 0009464 del 31.10.2006);
-Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti:
Gli UNICI REQUISITI VALIDI sono quelli NAZIONALI (art. 71 del dlgs 59/2010).
Recentemente anche la Regione Piemonte ha chiarito questo profilo:
Nota della Direzione Regionale al Commercio Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale - Prot. n. 3728/DB1701 del 13/05/2011 avente ad oggetto: Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Art. 71, comma 6. Requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande. Indicazioni interpretative.
LO STESSO VALE PER LA PUGLIA e per le altre Regioni, come sosteniamo in questo FORUM dalla data di entrata in vigore del Dlgs 59/2010
Simone, scusami se torno sull'argomento, ma toglimi per favore quest’altro dubbio.
L’art. 83 d. lgs. 59/2010 - (clausola di cedevolezza) –stabilisce:
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
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L’art. 1 del REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011n. 3, concernente “ Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno”, così recita:
Art. 1 - Oggetto del regolamento
1. Oggetto del presente regolamento è l’attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno con riferimento ai procedimenti amministrativi n materia di attività commerciali.
Dal confronto tra le due norme sembrerebbe quindi che ad oggi non siano più applicabili le norme di cui al d. lgs. 59/2010 sia per quanto riguarda i requisiti professionali che la modulistica approvata con determina dirigenziale n. 98 del 25.03.2011 e predetto reg. reg. n. 3/2011
E’ proprio così? Spero di no.
Grazie e saluti.
"nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto"
Il punto fondamentale è: I REQUISITI PROFESSIONALI dopo il recepimento della direttiva 123/2006 possono essere differenziati a livello regionale?
A mio avviso NO. La clausola di cedevolezza riguarda le procedure e non i requisiti professionali.
In questo senso ti ho citato la recente decisione del Piemonte.
Quindi a mio avviso la normativa regionale va disapplicata (il problema non è significativo visti i pochi elementi di contrasto fra le due norme).
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In questo senso:
http://www.aciesse.net/index.php?option=com_content&view=article&id=197:requisiti-professionali-per-lesercizio-del-commercio-alimentare-e-la-somministrazione-di-alimenti-e-bevande-risoluzione-mise&catid=3:notizie-utili&Itemid=45
Come comunicato nella nota dello scrivente Ufficio n. 4210, del 13 maggio scorso, l’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010, tenendo conto delle recenti pronunce della Corte Costituzionale, la quale ha affermato che, in materia di professioni, è riservata allo Stato, nell’ambito della competenza legislativa concorrente con le Regioni stabilita dall’art. 117, comma 3, della Costituzione, l’individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, nonché la disciplina dei titoli di abilitazione all’esercizio professionale, ha previsto i (nuovi) requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, ora dunque identici per le due tipologie di attività.
Il Ministero dello sviluppo economico, con la commentata circolare n. 3635, del 6 maggio scorso, ha affermato che le disposizioni del decreto n. 59 riconducibili alla competenza statale in materia di professioni e relativi profili, nonché disciplina dei titoli abilitanti, non sono in alcun modo derogabili dalle leggi regionali di settore. Dunque, a parere del MISE, le disposizioni regionali che disciplinano i requisiti per l’esercizio delle attività di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande devono intendersi, in tutte le Regioni, superate dai contenuti dell’art. 71, comma
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Su settori analoghi:
http://www.edkeditore.it/edk/webimg.nsf/Immagini/B67F3213A5CEF764C125783300541A7C/$FILE/PLCOM_06-2011_03.html
Inoltre:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/AT4/ARG3/allegati/pareri/decreto_59_2010_e_LR_29_2005_quesiti_vari_x03.12.10x.pdf