Data: 2013-04-27 12:57:15

DM 42/2013 - elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 marzo 2013, n. 42
Regolamento recante le modalita'  di  redazione  dell'elenco-anagrafe
delle opere pubbliche incompiute,  di  cui  all'articolo  44-bis  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (13G00083)
(GU n.96 del 24-4-2013)
  Vigente al: 24-4-2013 

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                          E DEI TRASPORTI

  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  allo  Stato,  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  «Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
  Visto l'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ed in particolare il comma 6;
  Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici  6  aprile  2001
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100;
  Vista la  classificazione  ISTAT  delle  amministrazioni  pubbliche
individuate ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196;
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
  Considerato che presso le  Regioni  e  le  Province  autonome  sono
istituiti gli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 25 ottobre 2012;
  Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11-19  dicembre  2012,
n. 293;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre  2012
e del 21 febbraio 2013;
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
con nota n. 6965 del 5 marzo 2013, ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

                            Definizioni

  1. Si definisce «opera pubblica incompiuta» ogni opera pubblica che
risulta non completata per una o piu' delle seguenti cause:
    a) mancanza di fondi;
    b) cause tecniche;
    c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
    d)  fallimento,  liquidazione  coatta  e  concordato  preventivo
dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai  sensi  degli
articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  o
di recesso dal contratto  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  in
materia di antimafia;
    e) mancato interesse al completamento  da  parte  della  stazione
appaltante,  dell'ente  aggiudicatore  o  di    altro    soggetto
aggiudicatore, di cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006 n. 163.
  2. Si considera non completata ai sensi dell'articolo 44-bis, comma
2, del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  un'opera  non
fruibile dalla collettivita',  caratterizzata  da  uno  dei  seguenti
stati di esecuzione:
    a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre
il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;
    b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro
il  termine  contrattualmente  previsto  per  l'ultimazione,  non
sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;
    c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati
nel termine previsto in quanto  l'opera  non  risulta  rispondente  a
tutti i requisiti previsti dal capitolato  e  dal  relativo  progetto
esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.
                              Art. 2

                Pubblicazione dell'elenco-anagrafe
                  delle opere pubbliche incompiute

  1. L'elenco anagrafe delle opere incompiute,  istituito  presso  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo
44-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
ha la finalita' di coordinare, a livello informativo e statistico,  i
dati  sulle  opere  pubbliche  incompiute  in  possesso  delle
amministrazioni statali, regionali o locali. L'elenco e' ripartito in
due sezioni,  relative,  rispettivamente,  alle  opere  di  interesse
nazionale e alle opere di interesse regionale e  degli  enti  locali.
L'ambito  dell'interesse  e'  individuato  rispetto  all'appartenenza
all'ambito  nazionale  ovvero  regionale  o  locale  della  stazione
appaltante,  dell'ente  aggiudicatore  o  di    altro    soggetto
aggiudicatore, di cui  all'articolo  3  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006 n. 163; per i predetti soggetti che sono  amministrazioni
pubbliche l'appartenenza  all'ambito  nazionale  ovvero  regionale  o
locale e' individuata in  base  alla  classificazione  ISTAT  di  cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per
gli  altri  soggetti  l'appartenenza  all'ambito  nazionale  ovvero
regionale o locale e' individuata in base all'ambito territoriale cui
e' riferibile l'opera. La sezione  dell'elenco  relativa  alle  opere
incompiute  di  interesse  nazionale  e'  pubblicata  sul  sito
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.  La
sezione dell'elenco  relativa  alle  opere  incompiute  di  interesse
regionale e degli enti locali e' pubblicata  dalle  Regioni  e  dalle
Province autonome sui siti predisposti ed attivati  dalle  Regioni  e
dalle Province autonome medesime ai sensi del  decreto  del  Ministro
dei  lavori  pubblici  6  aprile  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100. Il Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti attiva appositi collegamenti informatici con i siti  di
cui al precedente periodo in modo da consentire  l'accesso  dal  sito
istituzionale del Ministero alla sezione  dell'elenco  relativa  alle
opere di  interesse  regionale  e  degli  enti  locali.  Le  relative
attivita'  di  monitoraggio,  raccolta,  redazione,  coordinamento  e
aggiornamento  dei  dati  sono  curate,  per  le  opere  d'interesse
nazionale, dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  gli  affari  generali  ed  il
personale, e, per quelle di interesse regionale e degli enti  locali,
dagli Osservatori regionali dei contratti  pubblici  territorialmente
competenti ovvero da altri  uffici  regionali  allo  specifico  scopo
preposti, e sono realizzate  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziare  previste  a  legislazione  vigente.  Resta  fermo  quanto
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  2.  Entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, le Regioni  e  le  Province  autonome
pubblicano, secondo le modalita' previste al comma 1, le  sezioni  di
rispettiva competenza  dell'elenco  anagrafe  delle  opere  pubbliche
incompiute. Le  opere  sono  inserite  nella  corrispondente  sezione
dell'elenco nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 4.
                              Art. 3

            Modalita' di redazione dell'elenco-anagrafe
                  delle opere pubbliche incompiute

  1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni  appaltanti,  gli
enti  aggiudicatori  e  gli  altri  soggetti  aggiudicatori,  di  cui
all'articolo 3 del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,
individuano le opere incompiute di rispettiva  competenza.  Entro  il
predetto termine, i  medesimi  soggetti,  ciascuno  secondo  l'ambito
territoriale individuato all'articolo  2,  comma  1,  terzo  periodo,
trasmettono la lista  delle  opere  individuate  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ovvero alla Regione e  alla  Provincia
autonoma di appartenenza, unitamente  ai  dati  e  alle  informazioni
previste al comma 2.
  2. Per ogni opera pubblica incompiuta,  sono  indicati  i  seguenti
elementi informativi:
    a) il codice unico di progetto (CUP) ai  sensi  dell'articolo  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
    b) denominazione  della  stazione  appaltante,  ovvero  dell'ente
aggiudicatore, o di altro soggetto aggiudicatore individuato ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
    c) localizzazione dell'opera  (regione,  provincia  e  comune  di
ubicazione), secondo la classificazione adottata dal sistema CUP;
    d) descrizione dell'opera e dati dimensionali;
    e) classificazione dell'opera secondo l'appartenenza della stessa
al settore di intervento, e  al  relativo  sottosettore,  tra  quelli
riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente  decreto  e
che ne forma parte integrante, desunta dalla classificazione prevista
dal sistema CUP;
    f) importo  complessivo  dell'intervento  e  importo  per  lavori
risultanti dall'ultimo quadro economico approvato e  oneri  necessari
per l'ultimazione dei lavori;
    g) percentuale di  avanzamento  dei  lavori  rispetto  all'ultimo
progetto approvato;
    h) fonti di finanziamento;
    i) cause tra quelle previste all'articolo 1, comma 1,  che  hanno
comportato l'incompiutezza dell'opera e possibili soluzioni;
    l) indicazione, sentita, per le  opere  di  interesse  nazionale,
l'Agenzia del demanio, del possibile utilizzo  dell'opera  anche  con
destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista nonche'
dell'eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle  previsioni  del
progetto iniziale;
    m)  indicazione  se  l'opera  incompiuta  si  inserisce  in  una
specifica infrastruttura a rete  (quale  un'infrastruttura  stradale,
ferroviaria, idrica, informatica) rispetto alla quale l'incompiutezza
dell'opera costituisce una discontinuita' nella rete medesima.
  3. Qualora un'opera pubblica incompiuta non sia  dotata  di  codice
CUP, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a farne  richiesta  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica.
  4. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, i  soggetti
di  cui  al  medesimo  comma  possono  pubblicare,  sul  profilo  di
committente di cui all'articolo 3, comma 35, del decreto  legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lista,  con  i
dati e le informazioni previste al comma 2,  delle  opere  incompiute
individuate ai sensi del comma 1.
  5. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero
le Regioni e le Province autonome riscontrino il mancato  o  inesatto
adempimento degli obblighi  di  trasmissione  previsti  dal  presente
articolo, gli stessi segnalano tale circostanza al soggetto di cui al
comma 1 tenuto all'adempimento, il quale verifica la segnalazione  ai
fini dell'accertamento delle eventuali responsabilita'  in  relazione
al mancato espletamento del predetto adempimento.
                              Art. 4

                            Graduatorie

  1. Sulla base  dei  dati  forniti  ai  sensi  dell'articolo  3,  il
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  le  Regioni  e
Province autonome redigono, ciascuno per  le  sezioni  di  rispettiva
competenza di cui all'articolo 2,  una  graduatoria  nella  quale  le
opere pubbliche incompiute sono  ordinate  in  ordine  di  priorita',
tenendo conto dello stato d'avanzamento raggiunto nella realizzazione
dell'opera e di un possibile utilizzo  dell'opera  stessa  anche  con
destinazioni d'uso alternative a  quella  inizialmente  prevista.  Le
graduatorie cosi' predisposte costituiscono uno strumento conoscitivo
volto a consentire di individuare in modo razionale ed efficiente  le
soluzioni ottimali per l'utilizzo delle  opere  pubbliche  incompiute
attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle
stesse,  anche  con  diversa  destinazione  rispetto  a  quella
originariamente prevista.
  2. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  le  opere  pubbliche
incompiute  sono  classificate  e  collocate  in  ordine  decrescente
secondo le seguenti caratteristiche e i seguenti livelli di sviluppo:
    a)  opere  pubbliche  ultimate,  incompiute  per  il  mancato
perfezionamento delle operazioni  di  collaudo  entro  i  termini  di
legge, qualora non utilizzabili anche parzialmente;
    b) opere pubbliche incompiute  con  stato  d'avanzamento  pari  o
superiore ai 4/5 dell'opera per le quali e'  possibile  prevedere  un
utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni  del  progetto
iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;
    c) opere pubbliche incompiute  con  stato  d'avanzamento  pari  o
superiore ai 4/5 dell'opera, per le quali e' possibile  prevedere  un
utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni  del  progetto
iniziale  ma  con  diversa  destinazione  d'uso,  che  deve  essere
specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3,  comma  2,  lettera
l);
    d) opere pubbliche incompiute  con  stato  d'avanzamento  pari  o
superiore ai 4/5 dell'opera per le quali non e'  possibile  prevedere
un  utilizzo  anche  ridimensionato  rispetto  alle  previsioni  del
progetto iniziale;
    e) opere pubbliche incompiute con stato  d'avanzamento  inferiore
ai 4/5 dell'opera per le quali e'  possibile  prevedere  un  utilizzo
anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto  iniziale,
mantenendo la stessa destinazione d'uso;
    f) opere pubbliche incompiute con stato  d'avanzamento  inferiore
ai 4/5 dell'opera per le quali e'  possibile  prevedere  un  utilizzo
anche ridimensionato rispetto alle previsioni del  progetto  iniziale
ma con diversa destinazione d'uso,  che  deve  essere  specificamente
indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l);
    g) opere pubbliche incompiute con stato  d'avanzamento  inferiore
ai 4/5 dell'opera per le quali non e' possibile prevedere un utilizzo
anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale.
  3.  La  formazione  della    graduatoria    all'interno    della
classificazione di cui al comma 2, per le  opere  che  presentano  le
medesime caratteristiche e il medesimo livello di  sviluppo,  avviene
in ordine decrescente rispetto alla percentuale  di  avanzamento  dei
lavori; in caso di medesima percentuale di avanzamento dei lavori  e'
data  priorita'  in  graduatoria  alle  opere  appartenenti  ad
infrastrutture a rete e, a seguire, alle opere ritenute  di  maggiore
utilita' per la collettivita'.
                              Art. 5

                      Disposizioni transitorie

  1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
    a) entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i soggetti di cui
all'articolo  3,  comma  1,  trasmettono  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni  e  alle  Province
autonome le informazioni e i dati previsti dall'articolo 3, comma  2;
contestualmente  i  predetti  soggetti  possono  pubblicare  le
informazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
    b) entro 180 giorni dalla sua entrata  in  vigore,  il  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti,  le  Regioni  e  le  Province
autonome, pubblicano, secondo le modalita' previste  all'articolo  1,
le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle  opere
pubbliche incompiute.
                              Art. 6

                          Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla pubblicazione.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 13 marzo 2013

                                                Il Ministro: Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastruttre e dei  trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 2, foglio n. 384
                                                          Allegato 1
                                    (articolo 3, comma 2, lettera e)
   

---------------------------------------------------------------------
    TABELLA CLASSIFICAZIONE OPERE PER SETTORE E SOTTOSETTORE DI
                            INTERVENTO
---------------------------------------------------------------------
INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
    . STRADALI
    . AEROPORTUALI
    . FERROVIE
    . MARITTIME LACUALI E FLUVIALI
    . TRASPORTO URBANO
    . TRASPORTI MULTIMODALI E ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO
---------------------------------------------------------------------
INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE IDRICHE
    . DIFESA DEL SUOLO
    . OPERE DI SMALTIMENTO REFLUI E RIFIUTI
    . OPERE DI PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE
    . RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI
    . RISORSE IDRICHE
---------------------------------------------------------------------
INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO
    . PRODUZIONE DI ENERGIA
    . DISTRIBUZIONE DI ENERGIA
---------------------------------------------------------------------
INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE
    . INFRASTRUTTURE PER L'ATTREZZATURA DI AREE PRODUTTIVE
---------------------------------------------------------------------
OPERE E INFRASTRUTTURE SOCIALI
    . SOCIALI E SCOLASTICHE
    . ABITATIVE
    . OPERE  PER  IL  RECUPERO,  VALORIZZAZIONE  E FRUIZIONE DI BENI
      CULTURALI
    . SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO
    . SANITARIE
    . CULTO
    . DIFESA
    . DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE
    . GIUDIZIARIE E PENITENZIARIE
    . PUBBLICA SICUREZZA
    . ALTRE OPERE ED INFRASTRUTTURE SOCIALI
---------------------------------------------------------------------
OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E LA RICERCA
    . OPERE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER IL SETTORE SILVO-FORESTALE
    . OPERE,  IMPIANTI  ED  ATTREZZATURE  PER  L'AGRICOLTURA, LA
      ZOOTECNIA E LA SILVICOLTURA
    . IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER LA PESCA
    . OPERE,  IMPIANTI  ED  ATTREZZATURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI E
      L'ARTIGIANATO
    . OPERE E INFRASTRUTTURE PER LA RICERCA
    . OPERE E STRUTTURE PER IL TURISMO
    . STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI
---------------------------------------------------------------------
INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E TECNOLOGIE INFORMATICHE
    . INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI
    . TECNOLOGIE INFORMATICHE
---------------------------------------------------------------------

   

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