Il Consiglio comunale con una prima delibera (n.11/ 2010) e in applicazione dell’art. 83 bis della legge 133/2008 decide di adeguare il Piano Carburanti approvato nel 1998, abrogando l’art. 12 che prevedeva distanze minime nelle Zone, e prevedendo la possibilità di consentire autorizzazione lungo tutte le strade urbane ed extraurbane comunali in entrambi sensi di marcia e fatti salvi i vincoli di legge ( Il Piano limitava tale la possibilità, consentendo autorizzazioni soltanto lungo alcune direttrici (strade) senza alcun limite nel numero, ma con le distanze lì previste e le prescrizioni di legge).
A seguito della delibera n.11 è stata rilasciato dal Settore Urbanistica un permesso a costruire e la relativa autorizzazione petrolifera, in pieno centro urbano e ciò, in qualche modo è stato visto,dall’Amministrazione come rischio di “liberalizzazione selvaggia”, tanto per rendere l’idea. Pertanto ha provveduto adottare una successiva delibera di Consiglio (n.38/2010) sospendendo “ l’efficacia della precedente n. 11, in attesa che sia predisposto un regolamento comunale sulle autorizzazioni per nuovi impianti”.
Al momento non è stato predisposto nessun altro atto.
Da allora soltanto in questi giorni è stata inviata al Suap una richiesta di autorizzazione per installazione impianto. Come dovrei comportarmi? E magari senza suscitare reazioni dell’Amministrazione.
Per conoscenza si inviano glia atti
Molto sinteticamente:
1) l'amministrazione aveva fatto tutto bene (salvo un punto) fino alle delibera 38/2010
2) con la delibera 11 poteva vietare l'insediamento nei centri storici
3) la delibera 38 è ILLEGITTIMA per taluni profili ma di per se stesso NON ESCLUDE l'applicabilità della disciplina nazionale in materia di localizzazione degli impianti
4) pertanto ad oggi tutti gli impianti potranno essere autorizzati senza applicare i criteri della delibera 11
5) suggerisco di approvare quanto prima un atto che faccia chiarezza definitiva.
Pertanto puoi accogliere la scia per avvio attività del nuovo impianto ma TI SUGGERISCO di far presente formalmente la situazione all'AMMINISTRAZIONE
Ma la delibera 38 sospende in toto l'efficacia della stessa delibera n. 11 attuativa dell'art. 83bis della 133/2008. E poi , l'Amministrazione non mi sembra intenzionata a produrre, in questa fase, ulteriori atti. Per gli amministratori, fino a quando non ci sarà un nuovo atto, vige il Piano del 1998. Ecco la mia difficoltà. Non so ancora se la migliore scelta sia di respingere la richiesta e che si avvii un contenzioso amministrativo, con una eventuale sentenza
Grazie, comunque
Ma la delibera 38 sospende in toto l'efficacia della stessa delibera n. 11 attuativa dell'art. 83bis della 133/2008. E poi , l'Amministrazione non mi sembra intenzionata a produrre, in questa fase, ulteriori atti. Per gli amministratori, fino a quando non ci sarà un nuovo atto, vige il Piano del 1998. Ecco la mia difficoltà. Non so ancora se la migliore scelta sia di respingere la richiesta e che si avvii un contenzioso amministrativo, con una eventuale sentenza
Grazie, comunque
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OK, ma se la sentenza sarà sfavorevole i danni li pagheranno i consiglieri che hanno votato a favore, il segretario comunale e il dirigente che ha dato parere di regolarità tecnica.
Io accetterei la SCIA, la manderei agli amministratori per conoscenza "costringendoli" ad esprimersi e a pagare loro il risarcimento!
Caro Simone
ho seguito il tuo consiglio e ho chiesto un parere all'ufficio legale del Comune evidenziando che un'eventuale sentenza negativa per l'Amministrazione chiamerebbe in causa consiglieri, dirigenti che hanno dato il parere e segretario coinvolti nell'adozione della delibera 38. Per la prima volta e con immensa soddisfazione l'ufficio legale si è espresso sostenendo la Tua tesi: la delibera risulta illegittima. Adesso l'Amministrazione mi chiede di preparare un nuovo atto con il quale escudere alcune zone del territorio cittadino dalla possibilitità di installare distributori di carburanti. Ha tale possibilità il Comune? E come eventualmente coniugare l'esigenza comunale con Art. 83 bis del D.L 25/06/08, n. 112
Grazie ancora.
Caro Simone
ho seguito il tuo consiglio e ho chiesto un parere all'ufficio legale del Comune evidenziando che un'eventuale sentenza negativa per l'Amministrazione chiamerebbe in causa consiglieri, dirigenti che hanno dato il parere e segretario coinvolti nell'adozione della delibera 38. Per la prima volta e con immensa soddisfazione l'ufficio legale si è espresso sostenendo la Tua tesi: la delibera risulta illegittima. Adesso l'Amministrazione mi chiede di preparare un nuovo atto con il quale escudere alcune zone del territorio cittadino dalla possibilitità di installare distributori di carburanti. Ha tale possibilità il Comune? E come eventualmente coniugare l'esigenza comunale con Art. 83 bis del D.L 25/06/08, n. 112
Grazie ancora.
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Sono contento (soprattutto per l'Amministrazione) che abbiano capito!
Ciò detto ribadisco che non è necessario adottare alcun atto con cui si prevede un divieto di localizzazione. Il divieto deriva dalle norme di sicurezza per cui, una volta che l'interessato presenta istanza si verificheranno le distanze da elettrodotti, fiumi, vincoli paesaggistici ecc.... SONO SOLO QUELLI i limiti alla localizzazione legittimi.
Altri limiti non possono essere introdotti fuori dai centri storici.