Quando la compagnia concede in affitto / comodato un distributore di carburanti ad un gestore, quest'ultimo è tenuto a comunicare al Comune (al di là di ciò che è connesso al commercio al minuto e/o somministrazione) il subingresso nell'esercizio dell'attività dell'impianto (così come l'eventuale cessazione).
Nel caso il gestore non adempia a tale obbligo di comunicazione di subingresso, in che sanzione incappa?
Alla data odierna si applicano sempre e comunque (una volta accertato l'indadempienza della comunicazione di cui sopra) le sanzioni previste dalla L.R.T. 28/2005, a prescindere se il subingresso sia avvennuto prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa regionale (quindi si fa sempre riferimento alla L.R.T. 28/2005)?
:)
Quando la compagnia concede in affitto / comodato un distributore di carburanti ad un gestore, quest'ultimo è tenuto a comunicare al Comune (al di là di ciò che è connesso al commercio al minuto e/o somministrazione) il subingresso nell'esercizio dell'attività dell'impianto (così come l'eventuale cessazione).
Nel caso il gestore non adempia a tale obbligo di comunicazione di subingresso, in che sanzione incappa?
Alla data odierna si applicano sempre e comunque (una volta accertato l'indadempienza della comunicazione di cui sopra) le sanzioni previste dalla L.R.T. 28/2005, a prescindere se il subingresso sia avvennuto prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa regionale (quindi si fa sempre riferimento alla L.R.T. 28/2005)?
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SI FA RIFERIMENTO ALLA LR 28/2005 PER I SUBINGRESSI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
Per quelli precedenti la sanzione è PRESCITTA essendo decorsi più di 5 anni
ho capito,
due sole cosette ho bisogno di sapere.
a) per la parte distributori carburanti, l'attuale normativa (L.R.T. 28/2005) quando si considera in vigore?
b) quel era la sanzione precedente rispetto quella prevista dall'attuale normativa?
Grazie come sempre, a presto!
a) per la parte distributori carburanti, l'attuale normativa (L.R.T. 28/2005) quando si considera in vigore?[color=red]In realtà le norme della lr 28/2005 sui carburanti hanno trovato applicazione solo recentemente in quanto la lr 28 ha disposto prima l'pattesa del regolamento di attuazione, poi con l'art. 11ter:
Art. 111-ter - Decorrenza delle disposizioni in materia di distribuzione di carburanti.
1. Le disposizioni in materia di distribuzione di carburanti di cui al titolo II, capo VII e le altre disposizioni ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di modifica del capo VII del titolo II della L.R. n. 28/2005, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (128) Articolo aggiunto dall’art. 14, L.R. 21 novembre 2008, n. 62)
La legge di riforma è stata la L.R. 17 luglio 2009, n. 38 entrata in vigore ad agosto 2009.
Ciononostante prima della lr 28/2005 trovava applicazione la disciplina della L.R. 24-3-2004 n. 19
Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.
Il discorso non cambia
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b) quel era la sanzione precedente rispetto quella prevista dall'attuale normativa?
[color=red]La lr 19/2004 all'art. 21 conteneva la disciplina delle sanzioni, che però non comprendeva il caso della mancata comunicazione di subingresso[/color]