CNF competente su diniego in merito a iscrizione di praticante avvocato
TAR SICILIA - CATANIA, SEZ. IV - sentenza 16 aprile 2013 n. 1107
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N. 01107/2013 REG.PROV.COLL.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2010, proposto da:
Felice Costantino, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tanzariello, con domicilio per legge presso Tar Catania, Segreteria, in Catania, via Milano 42/b;
contro
Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Parmaliana, con domicilio eletto presso Antonio Mauro Pappalardo in Catania, v.le XX Settembre,45;
per l'annullamento
-della delibera n. 22/09 , registro Adunanze del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Barcellona P.G. , adottata nell'adunanza del 10/11/2009, con la quale non è stata accolta la domanda di iscrizione del ricorrente nel registro dei praticanti avvocati;
-di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2013 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 16 Gennaio 2010 al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Barcellona PG il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il provvedimento in epigrafe con cui non è stata accolta la sua domanda di iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.
L’Ordine sopradetto, costituendosi in giudizio, ha contrastato il ricorso sostenendone l’inammissibilita’ e , in ogni caso, l’infondatezza.
All'udienza pubblica del 28 Marzo 2013 il ricorso è passato in decisione.
DIRITTO
Il ricorso in esame è rivolto avverso la deliberazione con cui non è stata accolta la domanda del ricorrente per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati.
Ad avviso del Collegio, nella fattispecie in esame, difetta la giurisdizione del giudice amministrativo.
Invero l'art. 8 del r.d. 27 novembre 1933 n. 1578 stabilisce: "I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall'articolo 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nelle competenze del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero.
È condizione per l'esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: "Consapevole dell'alta dignità della professione forense , giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia".
A sua volta l'art. 14 del r.d. 1934 n. 37 stabilisce:
"La cancellazione dal registro dei praticanti è pronunziata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero:
a) nei casi d'incompatibilità a termini dell'articolo precedente:
b) nei casi di cui al n. 2° dell'art. 37 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
c) nei casi di cui al terzo comma dell'art. 4 del presente decreto;
d) quando il praticante ammesso al patrocinio davanti alle Preture non abbia prestato giuramento, senza giustificato motivo, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di ammissione; fermo il disposto dell'art. 8, comma terzo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578;
e) quando non sia stato osservato l'obbligo della residenza preveduto nell'art. 11 del presente decreto;
f) quando l'iscritto rinunci all' iscrizione .
Si applicano le disposizioni dell'art. 37, commi secondo, terzo, quarto, quinto ed ottavo del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, e dell'art. 45 del presente decreto.
I praticanti cancellati dal registro speciale hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione, e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.
Fermo il disposto del precedente comma, il praticante che sia stato cancellato per cause attinenti esclusivamente all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture può essere reiscritto nel registro ai fini dello svolgimento della pratica con esclusione dal patrocinio stesso.
Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 3, commi primo, secondo e quarto del presente decreto".
L'art. 37 del r.d. 27 novembre 1933 n. 1578 stabilisce:
"La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori e pronunciata dal Consiglio dell'ordine, di ufficio e su richiesta del Pubblico Ministero:
1° nei casi di incompatibilità;
2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dell'art. 17, salvi i casi di radiazione;
3° quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza;
4° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del Tribunale presso cui è iscritto;
5° quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione , fermo per altro il disposto dell'art. 12, comma secondo;
6° quando l'iscritto rinunci all' iscrizione .
La cancellazione, tranne nel caso indicato nel numero 6°, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.
Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al Pubblico Ministero presso la Corte d'appello ed il Tribunale.
L'interessato ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di quindici giorni dalla notificazione.
Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.
L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 3° dell'art. 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'art. 31.
Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi nell'anno, per concorso, né di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente.
Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.
L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'art. 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del Tribunale al quale era assegnato. "
Infine l’art. 31 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 cosi’ recita:
<< La domanda per l'iscrizione all'albo degli avvocati è rivolta al Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o il suo domicilio professionale, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge .
Il Consiglio, accertato la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione.
Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni .
Il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla presentazione della domanda .
La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato ed al Procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il Procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al Procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare, entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale forense. Il ricorso del Pubblico Ministero ha effetto sospensivo .
Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE>>
Dopo avere riportato quanto sopra si osserva che giusta la testuale previsione di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 24, 31, 35, 37, 50 e 54 (conv. con mod. in L. 22 gennaio 1934, n. 36), recante l'ordinamento della professione di avvocato, sono devolute alla giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense (e in appello alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ex art. 56 stesso RDL) tutte le controversie relative alla iscrizione, al rifiuto di iscrizione, alla cancellazione dagli albi professionali degli avvocati, all'esercizio potere disciplinare nei confronti degli stessi (cfr: Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 11-12-2007, n. 25831; T.A.R. Liguria Genova Sez. II, 28-02-2008, n. 356).
In conclusione il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile.
La causa va rimessa dinanzi al sistema giurisdizionale formato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Corte di Cassazione che parte ricorrente potrà adire entro il termine perentorio previsto dall’art. 11, comma secondo, c.p.a.
Sussistono, tuttavia, attesa la natura della controversia, giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
-dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe, con rimessione delle parti dinanzi alla giurisdizione competente del Consiglio Nazionale Forense – Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Francesco Brugaletta, Consigliere, Estensore
Francesco Bruno, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 16/04/2013