Data: 2013-04-22 16:40:47

Il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario comunale ..........


Il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario comunale per gli adempimenti tributari (registro, ipotecari e catastali), per l’atto da lui rogato
La questione sottoposta alla Corte dei Conti nel parere in esame concerne la rimborsabilità delle spese che il Segretario comunale sostiene per recarsi, con utilizzo del mezzo di trasporto proprio, presso gli uffici dell’agenzia delle Entrate per la registrazione degli atti ricevuti e rogati nella qualità di ufficiale rogante dei contratti di cui è parte l’Ente. In particolare il Sindaco del Comune di Rivello (Potenza) ha chiesto alla Corte di esprimere il proprio motivato avviso circa l’applicazione dell’art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 – nella parte in cui dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cessano di avere applicazione nei confronti del personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 le disposizioni che disciplinano l’uso del mezzo proprio per lo svolgimento di funzioni connesse a mansioni di ufficio (articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836) e quelle che misurano il rimborso chilometrico (articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione), e cessano altresì di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi – al caso del Segretario comunale, Ufficiale rogante per l’Ente, che debba recarsi presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la registrazione dei contratti da lui ricevuti. In risposta al quesito la Corte ha rilevato come la registrazione dell’atto (nonché con la sua trascrizione e voltura, se ne ricorre il caso) l’ufficiale rogante adempie un suo obbligo, che nasce dall’incarico svolto. Atteso che l’incarico svolto dal Segretario comunale non è un incarico professionale conferitogli intuitu personae dalla parte privata del contratto (C. Cost. n. 156/1990), e i diritti riscossi (parte dei quali sono a lui destinati) hanno natura tributaria e non già di corrispettivo per l’opera professionale svolta, la questione del rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti tributari non può che porsi, eventualmente, nei soli riguardi della parte (contrattuale) pubblica, dal momento che nessun altro corrispettivo potrebbe essere imposto alla parte privata (o da questa riscosso), che tale incarico non ha conferito. Ciò posto, la Corte dei Conti rileva come la questione del rimborso delle spese di viaggio sostenute dal Segretario comunale per gli adempimenti tributari (registro, ipotecari e catastali), conseguenti all’atto da lui rogato, può porsi solo nei riguardi della parte pubblica (ente comunale), compatibilmente con i limiti posti dall’art. 6, comma 12, d.l. n. 78/2012. Per accedere al testo del parere cliccare sul titolo sopra linkato.
(Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Basilicata-Potenza, deliberazione n. 39/2013/PAR del 3.4.2013)
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_permalink_news.html?resId=25d566f0-a8b7-11e2-8ddc-5b005dcc639c

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